LEGGE 10 /91 EX - obbligo e costi relazione energetica 2024

La relazione energetica, detta ex Legge 10 del 1991, è un elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione (caldaia, pompa di calore etc.). In questo articolo vedremo quando è obbligatoria, le deroghe e i costi.

ex legge 10 relazione energetica obbligo costo deroghe

La prima volta che hai sentito parlare della legge 10, immagino ti sia messo a borbottare contro il "governo ladro" e le miriadi di pratiche da consegnare per quel piccolo intervento edile che vorresti realizzare. Non posso darti torto, almeno per quanto riguarda la burocrazia. In realtà, questa relazione è davvero fondamentale per farti risparmiare in futuro e specialmente per dare un contributo ecologico.

Difatti, tramite la legge 10, il tecnico dichiarerà che l'intervento posto in essere è conforme alle normative riguardanti il risparmio energetico. Ad esempio, che l'isolante del cappotto termico è abbastanza spesso o che il nuovo impianto di riscaldamento è efficiente.

Nella guida risponderò alle seguenti domande: cos'è la legge 10, quando è obbligatoria, esistono delle deroghe e qual è il costo della pratica.

 

Partiamo con il capire di cosa si tratta:

Che cos'è la Relazione Energetica, ex-legge 10? 

Come ti accennavo, la relazione energetica è un elaborato sottoscritto dal progettista. Possono redigerlo gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti edili abilitati. Il documento, previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., è comunemente conosciuto con il nome di “ex Legge 10”, in quanto, è stato introdotto dalla Legge 10 del 1991.

Al suo interno, vengono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti. Vengono indicate le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Si conclude con l'attestazione e le verifiche del rispetto delle prescrizioni.

Quindi, il documento fornisce informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti dalle fonti rinnovabili.

Occorre conservarne una copia in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni ed esibirla in caso di ispezione. Dopodiché, ti consiglio di conservarne una copia cartacea e una digitale.

Al termine dei lavori, il direttore lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all'interno della relazione.

Ma quando dovrai contattare un professionista per far redigere la legge 10?

Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10? 

La relazione tecnica energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono la costruzione o l'intervento sul sistema involucro-impianto.

Per semplificare, nel momento in cui interverrai su strutture che incidono sui consumi della tua casa, dovrai far redigere la "legge 10". Ovviamente, più strutture coinvolgerai, più saranno restrittive le prescrizioni da verificare. Ad esempio, se intervenissi sul solo impianto di riscaldamento dovrai verificare meno elementi che nel caso in cui tu costruisca un intero edificio. Inoltre, la verifica riguarderà il solo l'impianto e non interesserà le pareti e l'involucro della tua casa.

La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi.

Per comprendere al meglio le casistiche seguenti, occorre definire il concetto di superficie disperdente complessiva dell'edificio: "superficie lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti (vespaio), i tetti e le coperture. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono." Per approfondire il metodo di calcolo della superficie disperdente, ti consiglio l'articolo ad hoc

Ma facciamo un esempio: pensiamo ad un condominio di 7 piani. L'intervento previsto consta del rifacimento e quindi dell'isolamento del solo vespaio al piano terra. Per superficie disperdente complessiva dell'edificio si intende la somma della superficie del vespaio, delle facciate dell'intero condominio e della copertura. La superficie del vespaio rispetto all'intera superficie disperdente rappresenterà una percentuale del totale. A seconda di questa percentuale, dovremmo rispettare prescrizioni più o meno stringenti.

Maggiore sarà la superficie interessata dall'intervento, maggiori saranno gli oneri normativi.

Vediamo i 4 livelli di verifiche previste dalla normativa e che ci obbligano al deposito della "legge 10":

 1 livello di verifiche: nuove costruzioni

In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 26/06/2015 "requisiti minimi") ricadono:

      • edifici di nuova costruzione;
      • edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (sia che venga presentato il Permesso di Costruire sia che si utilizzi la SCIA);
      • ampliamenti volumetrici superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi;

Inoltre, sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici:

      • il recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati;
      • il cambio di destinazione d’uso, ad esempio avvenuto tramite il recupero sottotetti, depositi, magazzini, se dotati di nuovi impianti tecnici;

legge 10 nuove costruzioni ampliamento demolizioni

Le verifiche e i requisiti, a meno che vengano eseguiti dei meri ampliamenti, dovranno essere rispettate sull'intero edificio! E' inutile sottolinearti che, se l'intervento ricadrà in queste casistiche, le verifiche da realizzare saranno maggiori e più stringenti. 

2 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di primo livello 

Ricadiamo in questa casistica (all. 1 art. 1.4.1 DM 26/06/2015 "requisiti minimi") quando si prevede contemporaneamente:

      • un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
      • la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Mi preme sottolineare che la ristrutturazione dell'impianto deve riguardare l'intero edificio. Quindi, qualora in un condominio venisse ristrutturato l'impianto relativo ad un unico appartamento, l'opera non ricadrebbe in ristrutturazione dell'impianto dell'intero edificio.

ristrutturazione 1 livello legge 10

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate sull'intero edificio!

3 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello 

Passiamo agli interventi più leggeri. Per ricadere nel secondo livello, l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

ristrutturazione 2 livello legge 10

Quindi non devono avvenire contemporaneamente gli interventi su impianto e involucro come nel caso del primo livello.

Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi! Ad esempio, se realizzi il cappotto solo sulla parete nord e ovest, dovrai verificare solo queste murature.

 

4- Riqualificazioni energetiche

Ti premetto che, la maggior parte degli interventi ricadono nella riqualificazione energetica definita nell'all. 1 art. 1.4.2 del DM 26/06/2015 detto "requisiti minimi". Rientrano in questa casistica:

      • gli interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o
      • consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore). 

riqualificazioni legge 10

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati!

Non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione. Spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull'opportunità o meno del deposito della stessa.

Impianto di riscaldamento, cambio di destinazione d'uso e frazionamento.

Un richiesta frequente chiarimento riguarda il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Ma se sostituissi la sola caldaia, dovresti presentare la legge 10? E se sostituissi solo i termosifoni? La risposta passa per la definizione di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, per cui è obbligatorio il deposito della Legge 10.

Si ricade in ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento qualora si modifichi in maniera sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Gli elementi dell'impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, stufa), i tubi (o i canali) di distribuzione e i terminali (radiatori, fancoil, split, pannelli radianti etc.). Secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di un impianto occorre realizzare delle modifica sostanziale e quindi:

      1. sostituire contemporaneamente tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
      2. sostituire in maniere combinata la tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.

Questa regola vale anche nel caso di accorpamento o frazionamento immobiliare. Se separi l'impianto, interrai indubbiamente sulla distribuzione. In una delle due unità dovrai per forza inserire un nuovo generatore. A quel punto è necessaria la legge 10. Se nella seconda unità, lasci il vecchio generatore, a mio parere, non è necessaria. Se sostituisci il generatore anche nella seconda unità, occorrono due relazioni.

Mentre, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, qualora avvenga senza interventi che ricadono nelle casistiche 1,2,3 e 4, non vi sono requisiti da rispettare e ,quindi, non occorre il deposito della legge 10. Mentre, qualora siano previsti interventi, si applicano i requisiti in base alla tipologia in cui si ricade. Ovviamente, il cambio di destinazione d'uso senza opere non necessita della relazione energetica. Se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento (FAQ del Mise del 1 agosto 2016).

Sostituzione degli infissi, occorre la legge 10? Nel caso di pompa di calore o condizionatore

Nel caso di intervento di sola sostituzione di finestre (vetrata + telaio) che si configuri come intervento di riqualificazione energetica, quindi per una superficie disperdente inferiore al 25% del totale, la relazione tecnica energetica a cura del progettista può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore). Dalla dichiarazione dovrà risultare soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale (FAQ 2.36 del Mise del 1 agosto 2016).

La documentazione che ti consegneranno dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.

Nel caso di installazione di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore, la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 Kw (art.8 Dlgs 192/05 e FAQ 2.56). In pratica, se installassi 4 condizionatori da 4 kw, per un totale di 16 kw, allora dovresti depositare la relazione. Clicca qui per approfondire.

Esistono delle deroghe alla stesura della legge 10?

Esistono delle deroghe al deposito della legge 10, indicate nell'all. 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "requisiti minimi". Esistono difatti alcuni interventi che non richiedono il deposito della relazione energetica. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

      1. gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
      2. gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
      3. nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione). Ad esempio, non occorre in caso di passaggio da caldaia standard a condensazione.

Non occorre la legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kw, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili etc.). Vedi DM 26/06/2015 Allegato 1, 2.2. 

Esiste un'altra deroga che non riguarda l'esclusione dalla redazione della legge 10. Bensì ammette, nel caso di edifici esistenti, sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 26/06/2015 "requisiti minimi").

Infine, nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, ii valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, devono essere verificati incrementandoli del 30%;

Inoltre, la legge 10 non è obbligatoria su tutti gli immobili: leggi l'approfondimento.

 

Tipi di verifiche.

Le verifiche da realizzare variano, anche notevolmente, a seconda della casistica in cui ricadiamo: 1, 2, 3 o 4.

Potresti essere chiamato a verificare:

l’indice di prestazione energetica dell'edificio, il coefficiente medio globale di scambio termico, la trasmittanza limite delle strutture opache, dei vetri o dei divisori, verifiche igrometriche, l'inerzia dell'involucro, il rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie utile (calpestabile), il fattore di trasmissione solare totale, i sistemi schermanti, il controllo estivo della copertura, le fonti rinnovabili, l'efficienza complessiva degli impianti, il controllo della temperatura ambiente, la contabilizzazione, gli impianti a biomassa, il teleriscaldamento, l'illuminazione, la ventilazione e il trattamento dell'acqua per gli impianti. Come puoi notare, sono diverse le verifiche che potresti essere chiamato a rispettare.

Superbonus e ecobonus: mancato deposito legge 10

Mettiamo il caso che avessi realizzato delle opere dimenticandoti di depositare relazione energetica al Comune. Opere agevolabili, ad esempio, tramite Superbonus, ecobonus o bonus ristrutturazione.

Purtroppo tale dimenticanza, comporterebbe delle difformità, e sarebbe motivo di perdita del beneficio, oltre che di sanzione. Difatti, secondo l'art. 49 del TU sull'edilizia: "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici."

Quando deve essere consegnata?

Secondo l'art. 8 del Dlgs 192 del 2005, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.

Concludiamo con l'aspetto economico:

Qual è il costo della Relazione ex-legge 10? 

Il prezzo medio di una relazione ex legge 10 varia in base a molti aspetti: tipo di intervento, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc..

Non è semplice fornirti un prezzo. Bensì, potrei segnalarti un range. In genere, il professionista richiede un minimo di 600 € per il deposito della relazione relativa ad una ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento di un appartamento. La parcella potrebbe raggiungere i 3.000 €, ad esempio, per la pratica relativa ad una villetta di nuova costruzione. Naturalmente, al tecnico dovrà essere fornita la planimetria in formato editabile DWG, altrimenti sarà necessario aggiungere alla parcella il costo del rilievo e della restituzione digitale. Esclusa iva e contributo pensionistico del professionista.

Questo per quanto riguarda il residenziale unifamiliare. Il condominio, l'edificio industriale o artigianale comportano un maggiore sforzo e costi davvero variabili.

Il comune potrebbe richiederti anche il pagamento dei diritti per il protocollo della relazione. L'entità dipende dall'Amministrazione locale. Si tratta al più di 50 €.

E' inoltre obbligatorio l'aggiornamento dell'attestato APE nel caso di atto di compravendita o di affitto dell'immobile, oppure di redazione del certificato di agibilità, oggi chiamato segnalazione certificata di agibilità.

Contattami pure per un preventivo via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure via telefono al 347 277 85 86. La sede dello studio è a Firenze, ma operiamo su Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Grosseto, Arezzo, Siena, Bologna. Consideriamo commesse su tutto il territorio italiano.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.

 

  

Accetto la Privacy policy

____________________________

 

CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

Whatsapp madera facebook  linkedin youtube insta

_________________________________