Conto Termico 3.0 Relamping sistemi di illuminazione LED
Conto termico 3.0 per sistemi di illuminazione relamping: cos'è, potenziali beneficiari, interventi agevolabili, modalità di pagamento, massimali, percentuale riconosciuta, procedura e scadenza.

Il relamping - il rifacimento del sistema di l’illuminazione - è uno degli interventi “rapidi” di efficienza energetica ammessi dal Conto Termico 3.0 (Art. 5, comma 1, lett. e DM 07/08/2025). Consiste nella sostituzione dei sistemi di illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne di un edificio esistente con sistemi ad alta efficienza, tipicamente LED. L’incentivo è un contributo economico riconosciuto dal GSE e accreditato sul conto corrente indicato in domanda.
Cosa si intende per relamping incentivabile per sistemi di illuminazione?
Per il Conto Termico 3.0, il relamping riguarda la sostituzione di sistemi di illuminazione:
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- illuminazione interna (uffici, reparti, corridoi, scale, magazzini, ecc.);
- illuminazione delle pertinenze esterne dell’edificio (aree esterne di pertinenza, accessi, cortili, parcheggi pertinenziali, ecc.).
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Non è un semplice “cambio lampadina” generico: l’intervento deve essere coerente con i requisiti tecnici previsti dal decreto e deve risultare documentabile con schede tecniche e prove di conformità.
Chi può accedere al conto termico?
Oltre alle Pubbliche Amministrazioni, possono accedere al conto termico 3.0 per il relamping, i soggetti ammessi dal decreto DM 07/08/2025. In particolare soggetti privati, incluse imprese e condomìni.
A parte per le pubbliche amministrazioni, l’intervento deve realizzato su edifici esistenti che rientrano nelle categorie catastali ad uso produttivo o terziario:
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- A/10 (uffici e studi privati);
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Gruppo B;
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- B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 – prigioni e riformatori;
- B/4 – uffici pubblici;
- B/5 – scuole e laboratori scientifici;
- B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
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Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
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- C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
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Gruppo D ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti);
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- D/1 – opifici
- D/2 – alberghi e pensioni;
- D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 – case di cura ed ospedali;
- D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
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Gruppo E
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- E/1 – stazioni di trasporto;
- E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 – fabbricati per culto pubblico;
- E/8 – costruzioni nei cimiteri;
- E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
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Tra i privati, possono aderire i proprietari dell’immobile o un altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento, previa autorizzazione da parte del proprietario.
Percentuale e incentivo massimo erogabile
L’incentivo massimo per il relamping è del 40% della spesa sostenuta.
A chi rivolgersi?
E' possibile richiede direttamente l'incentivo tramite
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- un professionista (ingegnere, architetto o geometre o uno studio tecnico (chiedici pure un preventivo)
- avvalersi del supporto di una ESCO, una società che opera l'analisi energetica di impianti ed edifici.
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Occorre la diagnosi energetica?
No, non occorre la diagnosi energetica preintervento;
In quanto tempo viene restituita la spesa?
Per il relamping, la durata del periodo di incentivazione è pari a 5 anni.
Quali dispositivi sono incentivati?
Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:
- le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- indice di resa cromatica >80 per l’illuminazione d’interni e >60 per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
- efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell’impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l’incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;
- gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l’esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull’inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
Quali spese sono incentivabili?
Per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
- la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
- l’adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
- l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
- le prestazioni professionali.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.