Massimali di costo Ecobonus e allegato I (ora A)
Modalità e criteri di computazione delle spese e massimali di costo per l'Ecobonus: computo metrico e prezzi unitari (ad esempio al metro quadro o a kW di potenza) di cui all'allegato A (ex I).

Il decreto attuativo del Mise "Riqualificazione energetica" 06/08/2020 relativo al Decreto Rilancio, convertito con la legge 77 del 2020, tra le altre cose, ha introdotto le:
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- modalità di computazione delle spese detrabili per i vari bonus;
- i costi massimi detrabili per le varie lavorazioni volte al risparmio energetico. In particolare, nella Tabella I del decreto vengono indicati i massimali di costo per gli interventi aderenti al Superbonus e l'Ecobonus. Si tratta di somme omnicomprensive ad esclusione di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Ma vediamo i vari criteri:
Spese detrabili sulla base del computo metrico
L'art. 13 dell'allegato A del Requisiti energetici 6 agosto 2020, modificato dal Decreto 14 febbraio 2022 – Decreto Prezzi, ha definito le procedure e i criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di intervento:
"13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio (Superbonus);
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato (NOTA STUDIO MADERA: che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, oppure per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici);
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) , che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio. (Cessione del credito e sconto)"
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi."
In pratica, per valutare la congruità dei prezzi, il professionista dovrà realizzare un computo metrico sullla base delle voci del prezzario regionale o del prezzario Dei. Qualora i prezzari non riportino alcune voci, possono essere determinate dal professionista tramite un'analisi dell'opera.
Una volta fatto ciò, per ogni voce, l'impresa dovrà apporre dei prezzi.
Qualora i prezzi apposti dall'impresa fossero uguali o inferiori a quelli contenuti nei prezzari odeterminati per via analitica, la cifrà può essere detratta totalmente.
In alcuni casi, l professionista può avvalersi anche dei prezzi indicati all'Allegato I.
Qualora venissero inseriti dei costi non valutati dai prezzari, occorre allegare una relazione che definisca i nuovi prezzi.
Ecobonus ordinario in detrazione senza necessità di asseverazione
In alcuni casi, la congruità dei prezzi può essere semplificata.
Infatti, sempre secondo l'art. 13 dell'allegato A del Requisiti energetici 6 agosto 2020, modificato dal Decreto 14 febbraio 2022 – Decreto Prezzi:
"13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I."
In pratica, nei casi che non prevedo l'obbligo di asseverazione da parte di un professionista iscritto all'albo, la congrutà delle spese può essere calcolato esclusivamente tramite i costi massimi dell'allegato A (ex-I).
Quali interventi possono sfruttare la dichiarazione del fornitore
Sempre il DM 06/08/2020 gli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore sono:
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- sistemi di building automation
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (fomitori o assemblatori o installatori);
- impianti di climatizzazione invernale esistenti sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati
- di caldaie a condensazione (non più dal 2025);
- generatori di aria calda a condensazione;
- pompe di calore ad alta efficienza;
- sistemi ibridi;
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con potenze termiche utili nominale non superiori a 100 kW.
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- interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
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Allegato A (ex-I) - Massimali di costi per opere non presenti nei prezzari.
Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
QUINDI SI TRATTA DI SOLA FORNITURA
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Tipologia di intervento |
Spesa specifica massima ammissibile |
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Riqualificazione energetica |
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Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica A, B, C |
800 €/m2 (960 dal 15/4/2022) |
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Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica D, E, F |
1.000 €/m2 (1200 dal 15/4/2022) |
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Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |
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Esterno |
230 €/m2 (276 dal 15/4/2022) |
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Interno |
100 €/m2 (120 dal 15/4/2022) |
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Copertura ventilata |
250 €/m2 (300 dal 15/4/2022) |
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Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |
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Esterno |
120 €/m2 (144 dal 15/4/2022) |
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Interno/terreno |
150 €/m2 (180 dal 15/4/2022) |
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Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |
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Esterno/diffusa |
150 €/m2 (180 dal 15/4/2022) |
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Interno |
80 €/m2 (96 dal 15/4/2022) |
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Parete ventilata |
200 €/m2 (240 dal 15/4/2022) |
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Esterno/diffusa |
150 €/m2 (195 dal 15/4/2022) |
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Interno |
80 €/m2 (104 dal 15/4/2022) |
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Parete ventilata |
200 €/m2 (260 dal 15/4/2022) |
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Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi |
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Serramento |
550 €/m2 (660 dal 15/4/2022) |
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Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
650 €/m2 (780 dal 15/4/2022) |
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Serramento |
650 €/m2 (780 dal 15/4/2022) |
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Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
750 €/m2 (900 dal 15/4/2022) |
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Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione |
230 €/m2 (276 dal 15/4/2022) |
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Collettori solari |
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Scoperti |
750 €/m2 (900 dal 15/4/2022) |
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Piani vetrati |
1.000 €/m2 (1200 dal 15/4/2022) |
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Sottovuoto e a concentrazione |
1.250 €/m2 (150 dal 15/4/2022) |
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Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*) |
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Pnom <= 35kWt |
200 €/kWt (240 dal 15/4/2022) |
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Pnom > 35kWt |
180 €/kWt (216 dal 15/4/2022) |
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Micro-cogeneratori: Celle a combustibile |
25.000 €/kWe (30.000 dal 15/4/2022) |
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Micro-cogeneratori: Motore endotermico / altro |
3.100 €/kWe (3.720 dal 15/4/2022) |
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Pompe di calore (*) |
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Tipologia di pompa di calore |
Esterno/Interno |
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Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento |
Aria/Aria |
600 €/kWt (**) (720 dal 15/4/2022) |
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Altro |
1.300 €/kWt (1.560 dal 15/4/2022) |
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Pompe di calore geotermiche |
1.900 €/kWt (2.280 dal 15/4/2022) |
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Sistemi ibridi (*) |
1.550 €/kWt9 (1.860 dal 15/4/2022) |
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Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) |
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Pnom<=35kWt |
350 €/kWt (420 dal 15/4/2022) |
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Pnom> 35kWt |
450 €/kWt (540 dal 15/4/2022) |
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Scaldacqua a pompa di calore |
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Fino a 150 litri di accumulo |
1.000 € (1200 dal 15/4/2022) |
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Oltre 150 litri di accumulo |
1.250 € (1.500 dal 15/4/2022) |
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Installazione di tecnologie di building automation |
50,00 €/m2 (60 dal 15/4/2022) |
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(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 (180 dal 15/4/2022) per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi (60 dal 15/4/2022), ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt (1.200 dal 15/4/2022).
9 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.
Cosa includono i massimali?
I costi riportati nella tabella si considerano al netto di:
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- IVA,
- prestazioni professionali
- opere relative alla installazione e a manodopera per la messa in opera dei beni.
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6. Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? Tale verifica è necessaria anche per gli interventi i cui beni sono ricompresi nell’Allegato A e la cui spesa complessiva è inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera?
R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura. Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
A presto, Vincenzo.