Incapienti e regime forfettario: cessione del credito e sconto in fattura

Gli incapienti o i soggetti sottoposti a regime forfettario possono accedere alla cessione del credito e sconto in fattura per Superbonus 110% e 90%, bonus ristrutturazione, sismabonus, ecobonus, bonus facciate?

Incapienti regime forfettario cessione del credito e sconto in fattura

 

Chi non possiede redditi imponibili IRPEF non potrà detrarre dalla propria dichiarazione le spese sostenute per il bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, bonus facciate, sismabonus ecc.

E' ovvio, in quanto, colui che effettua delle spese ricadenti nei suddetti bonus, per legge potrebbe scalarsi dalle tasse Irpef una quota dei costi sostenuti.uttavia, se non pagasse alcunché di Irpef, non potrebbe scalarsi nulla.

Lo stesso dicasi per quelle categorie di lavoratori soggette a regime di vantaggio a cui non è concesso detrarre dall'Irpef nessuna spesa sostenuta, in quanto le detrazioni vengono calcolate in maniera forfettaria.

Essendo che, la spesa viene recuperata in più annualità ( ad esempio, il bonus ristrutturazione in 10 anni), secondo la circolare n. 28/2022, qualora un contribuente che per incapienza non si fosse avvalso della detrazione nei primi periodi d’imposta, qualora diventasse capiente, potrebbe usufruire della detrazione per le rate rimanenti, indicando nella dichiarazione il numero della rata. Non sarà possibile recuperare le rate pregresse.

Ma esiste un piano B. Come saprai, i crediti maturati potresti cederli ad un altro ente / impresa.

Ma tutto ciò è possibile anche per gli incapiente o per coloro che sono soggetti ai regimi fiscali di vantaggio?

La risposta è affermativa..iuhuuuu.

Tuttavia, con le novità introdotte dal decreto-legge 11/2023, a prescindere dal regime fiscale o dell'incapienza, si potrà beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito soltanto qualora sia stato già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di cotruire) prima del 17 febbraio 2023 o comunque, per gli interventi che non necessitano della presentazione di un titolo abilitativo, risultino già iniziati prima del 17 febbraio 2023. Se oggi volessi aderire ai bonus, senza aver inviato la pratica edilizia prima del 17/2/2023, purtroppo potresti solo detrarre la spesa dalle tasse.

Regime forfettario o dei minimi

Secondo la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. E' il caso dei soggetti sottoposti a regime forfettario o "dei minimi". 

Ciò è stato confermato nella risposta 309 del 2019.

Incapienti

Esiste anche l'eventualità che colui che sostenga la spesa non possa detrarre in pieno la quota spettante. E' il caso degli incapienti, cioè coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi o che versano poche imposte. Anche questi soggetti possono cedere i bonus.

Superbonus

 

Per quanto riguarda il Superbonus, il concetto viene ribadito all'interno della circolare 24e/2020

"in linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare pe
r la cessione di un credito.."

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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