Insegne pubblicitarie: nuove regole SCIA, autorizzazioni e rinnovi

Insegne pubblicitarie: cosa cambia con la SCIA asseverata? Le nuove disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2026, i documenti necessari, la durata delle autorizzazioni e il rinnovo delle insegne di negozi e attività commerciali.

Insegne targhe SCIA Firenze Siena Prato Pistoia Arezzo

La circolare del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2026, prot. 300/STRAD/1/0000016266.U/2026, fornisce importanti chiarimenti sulle nuove procedure amministrative per l'installazione delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari.

La novità deriva dall'articolo 5, comma 2, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il principio fondamentale è che, per le nuove installazioni, l'autorizzazione stradale preventiva viene generalmente sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.

La semplificazione non elimina tuttavia i requisiti tecnici, i vincoli urbanistici e paesaggistici, né i controlli da parte delle amministrazioni competenti.

Cosa cambia per le insegne pubblicitarie?

Prima della riforma, l'articolo 23 del Codice della strada prevedeva, in via generale, il rilascio di un'autorizzazione per collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.

Con la nuova disciplina, il procedimento viene modificato.

Prima della riformaDal 20 febbraio 2026
Autorizzazione preventiva SCIA asseverata
Attesa del provvedimento autorizzativo Possibilità di installazione dalla presentazione della SCIA completa e valida
Verifica prevalentemente preventiva Controlli anche successivi
Rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza Presentazione di una nuova SCIA secondo le indicazioni ministeriali
Autorizzazione triennale Resta da verificare la durata applicabile secondo la disciplina regolamentare e le indicazioni dell'ente competente

La circolare chiarisce che, in caso di contrasto con le precedenti previsioni dell'articolo 23 del Codice della strada, la disciplina più recente deve prevalere, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo.

Attenzione: nelle aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico continua a essere necessaria la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di tutela.

Quali insegne e mezzi pubblicitari sono interessati?

La riforma non riguarda esclusivamente le insegne dei negozi.

La circolare ministeriale precisa che il nuovo procedimento comprende le diverse tipologie di mezzi pubblicitari previste dall'articolo 23, comma 1, del Codice della strada, tra cui:

  • Insegne di esercizio di negozi, supermercati, attività commerciali e artigianali.
  • Cartelli e pannelli pubblicitari.
  • Manifesti e impianti di pubblicità o propaganda.
  • Segni orizzontali reclamistici.
  • Sorgenti luminose e impianti pubblicitari luminosi.

La SCIA può essere richiesta anche quando il mezzo pubblicitario viene collocato su proprietà privata, purché sia situato lungo una strada o risulti visibile dalla stessa.

Resta invece vietata l'installazione nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, fatta eccezione per la segnaletica prescritta.

Come presentare la SCIA per installare un'insegna pubblicitaria?

La SCIA deve essere trasmessa telematicamente al SUAP del Comune nel quale si trova l'impianto, secondo gli articoli 19 e 19-bis della Legge 241/1990.

Una novità importante riguarda l'obbligo di allegare un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, incaricato di attestare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

Qualora la strada sia di proprietà di un ente diverso dal Comune, ad esempio della Provincia, il SUAP provvede alla trasmissione della segnalazione all'ente proprietario, affinché possa effettuare i controlli di competenza.

Quali documenti occorrono per la SCIA?

La documentazione può variare in funzione del Comune, dell'ente proprietario della strada e delle caratteristiche dell'impianto.

Generalmente possono essere richiesti:

  1. Modulo SCIA compilato e sottoscritto dal soggetto interessato.
  2. Asseverazione del tecnico abilitato.
  3. Relazione tecnica descrittiva dell'impianto.
  4. Elaborati grafici con dimensioni, altezza, posizione e caratteristiche dell'insegna.
  5. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
  6. Planimetria con indicazione delle distanze da incroci, segnali stradali e altri impianti pubblicitari.
  7. Dichiarazione relativa alla stabilità e alla sicurezza degli elementi di sostegno.
  8. Eventuale consenso del proprietario dell'immobile o del terreno.
  9. Eventuali autorizzazioni relative a vincoli paesaggistici o storico-artistici.

A titolo di esempio, la Provincia di Siena ha pubblicato indicazioni operative che prevedono una documentazione particolarmente dettagliata, comprese le distanze dalla carreggiata, rilievi delle intersezioni, elaborati fotografici e verifiche di stabilità.

Non si tratta, tuttavia, di un elenco documentale nazionale uniforme.

Quando si può installare l'insegna dopo aver presentato la SCIA?

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/1990, l'attività può generalmente iniziare dalla data di presentazione della SCIA, purché risultino soddisfatti tutti i requisiti e siano stati acquisiti gli eventuali atti di assenso preventivi necessari.

Non è quindi previsto, ordinariamente, un periodo di attesa di 30 o 60 giorni prima dell'installazione.

L'amministrazione dispone però di 60 giorni dalla presentazione per effettuare i controlli e, qualora riscontri la carenza dei requisiti, adottare i provvedimenti previsti dalla legge, compreso il divieto di prosecuzione dell'attività.

Resta salva, quando possibile, la facoltà di richiedere la conformazione dell'attività.

Il decorso dei 60 giorni non rende comunque legittimo un impianto che presenti violazioni della normativa stradale o di altri divieti applicabili.

Durata della SCIA e rinnovo delle insegne pubblicitarie: ogni quanto occorre?

Questo è uno degli aspetti più interessanti della riforma, soprattutto per le attività commerciali dotate di numerose insegne, come supermercati, grandi catene di vendita e franchising.

Le vecchie autorizzazioni restano valide?

Sì. Secondo la circolare ministeriale, le autorizzazioni rilasciate per gli impianti precedenti al 20 febbraio 2026 conservano efficacia fino alla loro scadenza.

Non è quindi necessario presentare automaticamente una nuova SCIA per un'insegna già autorizzata soltanto perché è cambiata la normativa.

Alla scadenza si rinnova l'autorizzazione oppure si presenta una SCIA?

La circolare del 5 giugno 2026 chiarisce, nella nota 7, che le precedenti autorizzazioni non devono essere rinnovate secondo la vecchia procedura, ma sostituite, alla scadenza, dalla SCIA prevista dalla nuova disciplina.

Il passaggio riguarda quindi anche le insegne già installate, quando giunge a scadenza il relativo titolo.

La SCIA deve essere ripresentata ogni anno?

No, la riforma nazionale non introduce un obbligo generalizzato di SCIA annuale per tutte le insegne pubblicitarie.

L'articolo 53, comma 6, del DPR 495/1992 stabilisce una durata triennale delle autorizzazioni stradali. La Provincia di Siena, nelle proprie istruzioni applicative della riforma, ha espressamente indicato il mantenimento della durata di tre anni.

Occorre però distinguere la validità del titolo relativo all'impianto dagli adempimenti periodici previsti dalle discipline locali, come quelli riguardanti il canone patrimoniale.

SituazioneAdempimento
Insegna autorizzata prima del 20 febbraio 2026 Il titolo resta valido fino alla scadenza
Scadenza della vecchia autorizzazione Nuova SCIA secondo la circolare ministeriale
Nuova insegna installata nel 2026 SCIA asseverata, salvo i casi che richiedono autorizzazioni preventive
Insegna invariata durante il periodo di validità Non è prevista una nuova SCIA ogni anno dalla sola normativa nazionale
Insegna modificata per dimensioni, posizione o caratteristiche Occorre valutare una nuova SCIA o gli altri adempimenti applicabili

È importante precisare che la durata della SCIA e la gestione delle sue eventuali scadenze meritano una verifica presso l'ente competente, anche alla luce dei regolamenti locali e delle modalità con cui la riforma viene applicata.

Quando resta obbligatoria l'autorizzazione preventiva?

La SCIA non sostituisce indiscriminatamente tutti i provvedimenti necessari.

Nelle aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico permane l'obbligo delle autorizzazioni preventive previste dalla normativa di tutela.

Per esempio, l'installazione di un'insegna nel centro storico di una città può richiedere ulteriori valutazioni rispetto a quella collocata in una zona commerciale priva di vincoli.

A seconda dei casi, devono essere considerate le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, in particolare gli articoli 49 e 153, oltre alle eventuali procedure paesaggistiche del DPR 31/2017.

Non è quindi sufficiente presentare una SCIA per poter installare qualsiasi insegna su un edificio vincolato o in un'area paesaggisticamente tutelata.

Quali distanze e requisiti tecnici devono rispettare le insegne?

La nuova SCIA non modifica automaticamente le prescrizioni tecniche previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Continuano pertanto ad applicarsi:

  • Articolo 23 del D.Lgs. 285/1992, relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli.
  • Articoli da 47 a 54 del DPR 495/1992, relativi alla classificazione, alle caratteristiche e all'installazione dei mezzi pubblicitari.
  • Regolamenti comunali e disposizioni dell'ente proprietario della strada.

L'impianto non deve creare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità, abbagliare i conducenti, distrarre pericolosamente gli utenti o costituire un ostacolo alla circolazione e all'accessibilità.

Le distanze minime e i limiti dimensionali dipendono dalla tipologia di strada, dalla posizione dell'impianto e dalle eventuali deroghe ammesse.

Il tecnico deve quindi verificare la conformità dell'installazione prima di asseverarla.

Cosa rischia chi installa un'insegna senza SCIA?

La circolare del Ministero dell'Interno distingue diverse ipotesi.

Quando un mezzo pubblicitario viene installato senza presentare la SCIA, viene richiamata la violazione dell'articolo 23, comma 11, del Codice della strada.

La stessa disposizione viene richiamata in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività non rispettato.

Qualora il soggetto non rispetti le prescrizioni imposte dal Comune o dall'ente proprietario della strada, la circolare richiama invece l'articolo 23, comma 12.

Nei casi previsti, possono inoltre trovare applicazione le procedure di diffida e rimozione dell'impianto di cui al comma 13-bis.

La presentazione della SCIA non costituisce quindi una sanatoria delle installazioni irregolari e non impedisce successivi controlli e sanzioni.

SCIA e canone unico patrimoniale: sono due adempimenti diversi?

Sì. Occorre distinguere il titolo amministrativo per installare l'insegna dagli obblighi relativi al canone unico patrimoniale, disciplinato dall'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge 160/2019.

La presentazione della SCIA non esonera automaticamente dal pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari o per l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

Restano applicabili le esenzioni previste dalla normativa, tra cui quella relativa alle insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività, quando ricorrono le condizioni di legge e la superficie complessiva non supera 5 m².

È quindi possibile che un'attività commerciale debba adempiere annualmente agli obblighi relativi al canone senza essere tenuta a presentare ogni anno una nuova SCIA.

Insegne di supermercati, GDO e negozi: quali verifiche effettuare?

Per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le nuove disposizioni possono assumere particolare importanza, soprattutto quando un'impresa gestisce numerosi punti vendita.

In questi casi è opportuno effettuare un censimento degli impianti pubblicitari, verificando per ciascuno:

  • Le autorizzazioni o SCIA già presentate.
  • Le date di installazione e di scadenza degli eventuali titoli.
  • La presenza di vincoli paesaggistici e storico-artistici.
  • Le caratteristiche dimensionali e costruttive.
  • Le eventuali modifiche intervenute nel tempo.
  • Gli adempimenti relativi al canone unico patrimoniale.

Questa ricognizione permette di individuare le insegne che necessitano di una nuova SCIA ed evitare di confondere gli adempimenti annuali di natura patrimoniale con quelli autorizzativi.

Conclusioni: cosa prevede realmente la normativa 2026?

La riforma introduce una significativa semplificazione per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari, sostituendo generalmente l'autorizzazione stradale preventiva con una SCIA asseverata.

Restano comunque obbligatori il rispetto del Codice della strada, dei regolamenti locali e delle eventuali autorizzazioni relative ai vincoli.

Per le insegne già autorizzate, la circolare ministeriale prevede il mantenimento del titolo fino alla scadenza e il successivo passaggio alla SCIA.

Riferimenti normativi e circolare ministeriale

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A presto, Vincenzo.

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Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

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