Bonus sicurezza 2026: quando e come richiederlo
Cos'è il bonus sicurezza, quando si può richiedere e come richiederlo.

Una parte delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi possono essere portate in detrazione dalle tasse!
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
Indice
In cosa consiste il bonus sicurezza?
In cosa consiste il bonus sicurezza?
Vediamo in cosa consistono le detrazioni fiscali previste dal bonus sicurezza (art. 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR).
In pratica, il bonus sicurezza consente di recuperare parte delle spese sostenute per interventi finalizzati a prevenire atti illeciti, come furti, intrusioni o aggressioni.
Facciamo un esempio semplice.
Immagina di installare un impianto di allarme, delle grate oppure una porta blindata e di spendere complessivamente 10.000 euro. In base alla normativa vigente, puoi recuperare il 50% della spesa (oppure il 36% in alcune situazioni).
Questo non significa che l’Agenzia delle Entrate ti verserà direttamente 5.000 euro sul conto corrente. Il recupero avviene invece tramite detrazione Irpef: la somma viene restituita nel tempo, scalandola dalle imposte dovute negli anni successivi, in 10 quote annuali di pari importo.
Percentuale di spesa detraibile
Come ti accennavo, l'aliquota della detrazione non è sempre del 50%. Infatti, secondo la legge di bilancio la percentuale detraibile dipende:
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- dall'anno in cui vengono liquidati i lavori (principio di cassa per i privati);
- dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale (dimora abituale e luogo di residenza anagrafica). Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- dal fatto che il contribuente sia o meno titolare, al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di proprietà (o nuda proprietà o proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
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Su abitazione principale e da parte di proprietari e titolari di diritti reali |
su altri immobili e/o da parte di altri soggetti |
Massimale di spesa detraibile |
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2024 |
50% |
96.000 € |
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2025 e 2026 |
50% |
36% |
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2027 |
36% |
30 % |
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dal 2028 |
30% |
48.000 € |
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Quali interventi permettono l'accesso al bonus sicurezza?
La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
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- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
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Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Su quali immobili si può beneficiare del bonus sicurezza?
Il bonus sicurezza può essere richiesto per interventi su tutte le unità residenziali appartenenti al gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati), anche rurali;
Qual è l'importo massimo detraibile?
L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 € (IVA inclusa), sia che i lavori riguardino abitazioni principali che seconde case.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
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- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari dell’immobile;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
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Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
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- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
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In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
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- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue gli interventi a proprio carico
- è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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Come pagare?
I pagamenti devono avvenire SOLO tramite bonifico per agevolazioni cd. parlante "recupero del patrimonio edilizio esistente"!
FAQ Domande frequenti
Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.