Tettoia o porticato: differenze, definizioni e titolo edilizio

Qual è la differenza tra tettoia e porticato? Le definizioni del Regolamento Edilizio Tipo e i chiarimenti del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3645/2024.

Tettoia porticato differenze definizioni e titolo edilizio

Tettoia e porticato sono strutture simili, entrambe caratterizzate dalla presenza di una copertura e da elementi verticali di sostegno. Non si tratta, tuttavia, dello stesso manufatto.

La distinzione non è soltanto terminologica. Per stabilire quale titolo edilizio sia necessario occorre valutare le caratteristiche concrete dell’opera, le dimensioni, il collegamento con l’edificio principale, la stabilità della struttura e l’effettivo impatto sulla sagoma, sui prospetti e sulla superficie dell’immobile.

Che cos’è una tettoia?

Il Regolamento Edilizio Tipo definisce la tettoia come un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto, sostenuto da una struttura discontinua e destinato a usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

La tettoia è quindi normalmente costituita da:

  • una copertura stabile;
  • pilastri, piedritti o altri elementi di sostegno;
  • uno spazio sottostante prevalentemente aperto;
  • una funzione accessoria o di protezione dagli agenti atmosferici.

Può essere addossata all’edificio oppure realizzata in posizione separata. A seconda delle sue caratteristiche, può proteggere un ingresso, un terrazzo, un’area di sosta, uno spazio esterno o una zona destinata al ricovero di beni e attrezzature.

Il semplice fatto che la struttura sia aperta sui lati non significa, però, che sia sempre realizzabile senza titolo edilizio.

Che cos’è un porticato?

Il porticato, secondo il Regolamento Edilizio Tipo, è un elemento edilizio coperto posto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri e aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Il porticato è quindi generalmente:

  • collocato al piano terreno;
  • direttamente collegato all’edificio;
  • coperto superiormente;
  • sostenuto da colonne o pilastri;
  • aperto verso l’esterno su uno o più lati.

Rispetto alla tettoia, il porticato presenta normalmente un rapporto architettonico più diretto con il fabbricato e può incidere in maniera più evidente sulla sagoma, sul prospetto e sulla configurazione dell’edificio.

Qual è la differenza tra tettoia e porticato?

La principale differenza riguarda il rapporto tra il manufatto e l’edificio.

La tettoia è una copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura discontinua. Può essere addossata al fabbricato, ma può anche essere autonoma e collocata in uno spazio pertinenziale separato.

Il porticato, invece, è normalmente inserito al piano terreno dell’edificio e costituisce uno spazio coperto, scandito da colonne o pilastri, aperto verso l’esterno.

La distinzione architettonica può essere così riassunta:

  • la tettoia ha principalmente la funzione di coprire e proteggere uno spazio aperto;
  • il porticato è uno spazio coperto più strettamente integrato nella composizione e nei fronti dell’edificio.

Questa distinzione, però, non è sempre sufficiente per individuare il titolo edilizio richiesto.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3645/2024

La differenza tra tettoia e porticato è stata esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3645 del 22 aprile 2024.

La controversia riguardava il diniego di sanatoria e la successiva ingiunzione di demolizione relativa a più interventi realizzati su un villino a schiera. Tra le opere contestate era presente un manufatto che la proprietaria definiva come tettoia, mentre il Comune qualificava come porticato.

Secondo la proprietaria, l’utilizzo del termine “tettoia” avrebbe evidenziato la modesta consistenza dell’opera e la sua limitata incidenza urbanistica.

Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo sono utili per descrivere e classificare correttamente gli elementi edilizi, ma non determinano automaticamente un diverso regime giuridico quando il risultato finale e l’impatto urbanistico dell’opera sono sostanzialmente gli stessi.

Le caratteristiche del manufatto esaminato

Il manufatto oggetto del giudizio era costituito da una copertura sostenuta da piedritti su un lato e stabilmente ancorata alla muratura dell’abitazione sull’altro.

La struttura aveva forma sostanzialmente rettangolare e misurava:

  • circa 6,15 metri sul lato parallelo alla strada;
  • circa 3,10 metri sul lato ortogonale;
  • circa 19,06 m² di superficie complessiva.

La copertura comprendeva una parte vetrata, una zona centrale in tavolato con sovrastante manto di tegole e una parte priva di elementi di copertura.

La struttura portante era formata da travi e travetti in legno, con una trave ancorata al fabbricato e un’altra sostenuta da piedritti fissati stabilmente al suolo.

Proprio la presenza dei pilastri, l’ancoraggio stabile all’edificio, le dimensioni e lo sviluppo lungo il fronte del villino hanno evidenziato un impatto non trascurabile sulla sagoma del fabbricato.

Il nome attribuito all’opera non determina il regime edilizio

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il rapporto tra definizione architettonica e qualificazione giuridica.

Chiamare un manufatto “tettoia” anziché “porticato” non consente automaticamente di considerarlo un’opera minore o priva di rilevanza edilizia.

Per individuare il corretto regime edilizio occorre verificare in concreto:

  • le dimensioni della copertura;
  • la superficie occupata;
  • la presenza di pilastri o piedritti;
  • il tipo di ancoraggio al terreno e all’edificio;
  • la stabilità e permanenza dell’opera;
  • l’impatto sulla sagoma e sui prospetti;
  • l’eventuale creazione di nuova superficie coperta;
  • la funzione e le modalità di utilizzo dello spazio.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che, anche qualora il manufatto fosse stato qualificato come tettoia, le sue caratteristiche concrete avrebbero comunque determinato una rilevante trasformazione edilizia.

Una tettoia può essere considerata una pertinenza?

In ambito edilizio, il concetto di pertinenza è più restrittivo rispetto a quello utilizzato dal Codice civile.

Una struttura può essere considerata una pertinenza urbanistico-edilizia soltanto quando:

  • è funzionalmente collegata all’edificio principale;
  • serve in maniera durevole il fabbricato principale;
  • ha dimensioni ridotte e modeste;
  • non possiede un autonomo valore di mercato;
  • non determina un aumento significativo del carico urbanistico;
  • non incide in maniera rilevante sulla sagoma, sui prospetti o sulla superficie utile.

Non è quindi sufficiente sostenere che la tettoia serve a proteggere l’abitazione dalla pioggia o dagli agenti atmosferici.

Un’interpretazione troppo ampia del concetto di pertinenza consentirebbe infatti di giustificare qualsiasi ampliamento o struttura aggiunta alla facciata, anche quando determina un’effettiva trasformazione dell’edificio.

Quale titolo edilizio occorre per una tettoia o un porticato?

Non è possibile individuare un unico titolo edilizio valido per tutte le tettoie e tutti i porticati.

Il titolo necessario dipende dalle caratteristiche concrete dell’intervento, dalla normativa regionale, dal regolamento edilizio comunale, dagli strumenti urbanistici e dall’eventuale presenza di vincoli.

Una tettoia di limitate dimensioni, realmente accessoria e priva di un impatto significativo, può in alcuni casi essere ricondotta a un intervento minore.

Quando invece la struttura:

  • è stabilmente infissa al suolo;
  • è ancorata al fabbricato;
  • presenta dimensioni rilevanti;
  • modifica la sagoma o i prospetti;
  • determina la creazione di nuova superficie coperta;
  • trasforma stabilmente uno spazio esterno;

può configurarsi come nuova costruzione o come intervento edilizio rilevante, con conseguente necessità del permesso di costruire o di altro titolo individuato dalla disciplina applicabile.

Prima della realizzazione è quindi necessario verificare:

  • il Testo Unico dell’Edilizia;
  • la normativa regionale;
  • il Regolamento edilizio comunale;
  • le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico;
  • l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici o culturali;
  • le distanze dai confini e dagli altri fabbricati;
  • gli eventuali adempimenti strutturali e sismici.

Tettoia e porticato: tabella delle differenze

Confronto tra tettoia e porticato
CaratteristicaTettoiaPorticato
Definizione Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura discontinua Spazio coperto al piano terreno dell’edificio, scandito da colonne o pilastri
Rapporto con l’edificio Può essere addossata oppure separata dal fabbricato È normalmente integrato o direttamente collegato all’edificio
Funzione Protezione di spazi esterni o pertinenziali Creazione di uno spazio coperto connesso ai fronti dell’edificio
Elementi di sostegno Pilastri, montanti, piedritti o altri elementi discontinui Colonne o pilastri disposti lungo lo spazio coperto
Collocazione Può essere collocata anche in uno spazio esterno isolato È generalmente situato al piano terreno del fabbricato
Impatto sulla sagoma Dipende da dimensioni, posizione e collegamento con il fabbricato Può incidere direttamente sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio
Titolo edilizio Dipende dalle caratteristiche concrete e dalla disciplina locale Generalmente richiede un titolo edilizio adeguato alla trasformazione realizzata
Pertinenza urbanistica Possibile solo in presenza di dimensioni modeste e limitato impatto urbanistico Difficilmente configurabile quando modifica sagoma, superficie e prospetti

La CILA non basta per opere che richiedono il permesso di costruire

La sentenza affronta anche il problema dell’utilizzo di una CILA per interventi che, per caratteristiche e consistenza, richiedono un titolo edilizio diverso.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’utilizzo di uno strumento semplificato per opere che richiedono chiaramente un permesso di costruire non rende regolare l’intervento.

Quando l’opera incide su volumetria, sagoma, prospetti o superficie dell’immobile, la presentazione di una CILA non impedisce al Comune di esercitare il proprio potere di vigilanza e di qualificare l’intervento come abuso edilizio.

La corretta individuazione del titolo edilizio deve quindi precedere l’esecuzione dell’opera e non può dipendere dalla sola denominazione attribuita dal proprietario o dal tecnico.

Spero che l’articolo ti sia stato utile.

A presto, Vincenzo.

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Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

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