Scadenze Superbonus aggiornate con le ultime proroghe

Scadenze Superbonus aggiornate per condomini, villette unifamiliari, unità funzionalmente indipendenti ed edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica.

Direi che questo è l'articolo che in passato dovuto aggiornare maggiormente nel tempo.

Riassumendo, il periodo di fruizione del Superbonus variava in base all'oggetto dell'intervento: condominio, villetta unifamiliare, unità funzionalmente indipendente, edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà (o comproprietà) di una sola persona fisica.

Inoltre, rientravano nel beneficio anche gli immobili di proprietà delle organizzazioni di volontariato ODV, degli ex IACP, delle associazioni di promozione sociale APS e infine delle cooperative.

Come ti accennavo, per creare ulteriore confusione, i governi hanno deciso di variare anche le aliquote del Superbonus nel corso degli anni: 110%, 90%, 70% e 65%.

A questo punto ti proporrei uno schema delle scadenze, per poi entrare nel dettaglio. Pronti, partenza, via...

Scadenze Superbonus 110 aggiornate con le ultime proroghe

Vediamo tutte le categorie:

Condomini

I condomini (di cui al comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio) sono i più fortunati. Su questi immobili è stato possibile aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023. Tutto ciò qualora:

  1. fosse stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus entro il 25 novembre 2022, in genere la CILAS (nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, fosse stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo) e fosse stata deliberata in assemblea condominiale l'esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre;
  2. oppure fosse stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus entro il 31 dicembre 2022 e fosse stata deliberata in assemblea condominiale l'esecuzione dei lavori prima del 18 novembre;

Di contro, se non fossi ricaduto in una delle due casistiche, l'aliquota sarebbe scesa al 90% per tutto il 2023.

Per le spese sostenute nell’anno 2024 si aveva diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento solo se alla data del 15 ottobre 2024, risultava:

  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  2. adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
  3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Riassumendo:

  • detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2022;
  • detrazione al 90% fino al 31 dicembre 2023 (o 110% qualora sia stata presentata la pratica comunale prima del 25 novembre 2022 e per i condomìni la deliberazione assembleare);
  • detrazione al 70% fino al 31 dicembre 2024;
  • detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2025 (solo per gli interventi che, al 15 ottobre 2024, rispettavano determinate condizioni, quali CILA presentata, oppure per i condomìni delibera approvata + CILA, oppure istanza del titolo in caso di demolizione e ricostruzione).

Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)

Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini.

Le medesime aliquote valgono per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato ODV e le Associazioni di promozione sociale APS (art. 119 c.9 lett. d-bis).

Edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari

Grazie al Decreto Omnibus, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno potuto aderire al Superbonus 110% fino al 30 settembre 2022. Tuttavia, se al 30 settembre 2022 fosse stato raggiunto il 30% dei lavori complessivi, la scadenza sarebbe stata posticipata al 31 dicembre 2023. Questa percentuale deve riferirsi "all'intervento complessivamente considerato" (interpello 791/2021), quindi al complessivo tra interventi trainati e trainanti e potendo comprendere nel calcolo anche lavori non agevolati dal Superbonus.

Per le pratiche Superbonus attivate dal 1 gennaio 2023 e le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, è stato possibile aderire all'incentivo su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti non più al 110% ma al 90%. Ma attenzione, solo sulle abitazioni principali e qualora il contribuente possegga un reddito di riferimento, calcolato con uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 €. Dal 2024 in poi non è più possibile aderire al Superbonus sulle unifamiliari.

IACP Case popolari e cooperative

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020), l'incentivo è stato fruibile al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si fosse raggiunto almeno il 60% dei lavori.

Stesso dicasi per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, comma 9, lettera d) del D.L. n. 34/2020).

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Si poteva intervenire sugli immobili adibiti a spogliatoio, realizzati da associazioni sportive dilettantistiche, entro il 30 giugno 2022. Ormai le associazioni dilettantistiche non possono più beneficiarne.

Cessione del credito e sconto in fattura

Infine, per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Superbonus, sarà possibile sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito fino al 31 dicembre 2025. Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, a condizione che al 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (in pratica, si vuole evitare che i soggetti che hanno presentato la CILAS ante 17 febbraio 2023 possano comunque continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ancorché i lavori non siano ad oggi ancora iniziati).

Le varianti in corso d'opera variano le scadenze?

L'argomento è stato trattato nel seguente articolo.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

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