Rampa disabili: normativa, pendenza, permessi 2025
Oggi, voglio parlarti di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Ho svolto per diversi anni il professore di sostegno e conosco bene le problematiche che devono affrontare le persone con particolari problematiche motorie. È il caso, ad esempio, di un soggetto con mobilità ridotta che si trova di fronte ad un dislivello e necessita di un supporto umano oppure meccanico per riuscire a vincerlo.
La rampa, in molti casi, può essere considerata la soluzione più versatile ed economica per abbattere un dislivello.
Spesso però, l'installazione di una rampa è resa impossibile da vincoli geometrici o di superficie.
Una prima alternativa è il montascale. Questo viene adottato in caso di mancanza di spazio oppure per garantire un'estetica migliore. Un'ulteriore soluzione è data dall'ascensore che, considerati i costi, viene utilizzato nel caso di dislivelli importanti o per questioni di prestigio.
Nell'articolo ho cercato di rispondere alle domande che mi vengono poste frequentemente dai miei clienti, nella maniera più semplice ed esaustiva: che pratica o permesso occorre presentare al Comune, quali caratteristiche (pendenza massima, larghezza minima e pianerottoli etc.) deve avere la rampa per disabili? qual è il prezzo medio al metro lineare?
INDICE
Quando è obbligatoria una rampa per disabili?
Quali sono le pratiche e i permessi necessari?
Partiamo con la burocrazia:
Quando è obbligatoria una rampa per disabili?
Una rampa per disabili è necessaria:
- qualora la normativa richieda l'accessibilità, visitabilità o adattabilità;
- per l'apertura di alcune attività commerciali;
Quali sono le pratiche e i permessi necessari?
Tra le opere eseguite senza alcun titolo o comunicazione in "attività edilizia libera", l'art. 6 comma b) del Testo Unico sull'Edilizia inserisce gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. È quindi, il caso della rampa per disabili.
POSA IN OPERA DI RAMPA DISABILI = NESSUN PERMESSO AL COMUNE
Sembrerebbe che per le rampe disabili prefabbricate in acciaio zincato o alluminio non occorra l'autorizzazione o comunicare l'inizio lavori.
È necessario però verificare la conformità urbanistica dell'opera e rispettare le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Chi, se non un professionista, può progettare e verificare tali aspetti? Come è possibile non presentare una pratica? C'è qualcosa che non torna.
Difatti, nella Regione Toscana e a Firenze, dove esercito maggiormente, la legge regionale prevede il deposito della Comunicazione di inizio attività asseverata CILA. Si tratta di pratica abbastanza leggera. In questo caso, è necessario allegare alla comunicazione una documentazione grafica e una dichiarazione, a firma del tecnico, di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Mentre, non occorre il deposito della pratica strutturale al Genio civile per le rampe prefabbricate.
Ricordiamo che, a prescindere da quanto detto sopra, il regime della attività edilizia libera, non vale nei casi in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari dei titoli di legittimazione. Che significa? Pensiamo ad esempio alle opere realizzate in aree soggette a tutela paesaggistica, o su edifici storici, per cui è richiesto il nulla osta della Soprintendenza. La Soprintendenza è l'ufficio che tutela i beni culturali e paesaggistici. Altro esempio, è la realizzazione di una rampa in calcestruzzo armato gettata in opera. In questo caso, non ricadiamo più in attività libera ma dovremmo far predisporre ad un tecnico la Segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA) e ad un ingegnere la pratica strutturale da consegnare al genio civile.
Nel caso volessi una rampa coperta e chiusa, con conseguente aumento di volume, dovrai presentare il Permesso di costruire.
Attenzione, le amministrazioni comunali e regionali potrebbero legiferare in merito. Quindi, occorre analizzare le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali e le leggi regionali.
Ma esaminiamo in dettaglio la normativa sulle rampe per disabili.
Dislivello massimo
Per poter considerare le rampe un abbattimento delle barriere architettoniche, le normative vigenti, ed in particolare il DM 236 del 1989, impongono un dislivello massimo (8.1.11):
"non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m, ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione."
Se dovessi vincere un dislivello di 3,21 metri, non potresti usare solo una rampa, bensì, un montascale o un ascensore.
Larghezza minima
Lo stesso DM 236 del 1989 al punto 8.1.11 impone una larghezza minima della rampa. Non potrai installare rampe con larghezze inferiori:
- "a 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- a 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone." Ad esempio, questa larghezza deve essere utilizzata nei pianerottoli.
Pianerottoli
Sempre al punto 8.1.11
"Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza."
Il pianerottolo ogni 10 metri di lunghezza o in presenza di interruzioni mediante porte.
Inoltre, solo qualora, al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, come una ringhiera. Il cordolo deve essere costituito da una lastra di metallo o di calcestruzzo di almeno 10 cm di altezza.
Pendenza massima.
La pendenza massima delle rampe deve essere pari all'8% (art. 8.1.11 DM 236/89). La pendenza è data dal rapporto tra il dislivello da superare e la lunghezza della rampa.
Per lunghezza di una rampa si intende la "distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa" (8.0.1. DM 236/89).
Quindi, per superare 8 cm di dislivello occorre realizzare una rampa lunga 1 m. Ad esempio, nel caso avessimo dei gradini la cui altezza totale fosse di ottanta centimetri, dovremmo avere a disposizione un percorso lungo 10 metri, oltre eventuali curve e pianerottoli.
Sono ammesse pendenze superiori (8.1.11 DM 26/89), che di conseguenza portano a tratti più brevi di rampa, nei casi di adeguamento di edifici esistenti (ristrutturazioni). Le pendenze massime dipendono dalla lunghezza della rampa. In questi casi, il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico:
Ad esempio, in caso di adeguamento, per rampe lunghe 6 metri è ammessa una pendenza del 10%. Quindi, con 6 metri di rampa riusciresti a vincere un dislivello di 60 cm.
Come puoi vedere dal grafico, è ammessa una pendenza massima del 12% per lunghezze minori o uguali a 3 metri.
Il principio seguito dalla normativa è: più è corta la rampa, meno fatica farà il disabile, maggior pendenza viene concessa!
Infine, la normativa nazionale sui disabili (art. 8.1.2 Dm 236 89) permette di evitare la rampa e altri dispositivi solo per dislivelli inferiori a 2,5 cm (piccolo gradino).
Se non riuscissi a superare il dislivello con queste pendenze, saresti costretto ad installare un montascale o un ascensore.
Un appunto prima di concludere l'articolo, secondo l'art. 8.2.1 Percorsi, qualora il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Come calcolare la pendenza dell'8%?
L'otto % significa che con una rampa di un metro, si può salire fino ad 8 cm.
Facciamo un esempio. Quanto deve essere lunga una rampa per superare due gradini alti 15 cm ciascuno.
Nel nostro caso, i due gradini comportano un dislivello pari a 15 cm x 2 = 30 centimetri = 0,3 metri.
Vediamo la formula inversa per determinare la lunghezza:
LUNGHEZZA RAMPA IN METRI = DISLIVELLO IN METRI / 0,08
Nel nostro caso la lunghezza minima della rampa è pari a L= 0,3 m / 0,08 = 3,75 metri
Pavimentazione rampa
Secondo l'art. 8.2.2. la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole.
"Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito sopra citati non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché, ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia."
Attenzione: visto che la scivolosità delle rampe provoca ogni anno migliaia di incidenti, talvolta molto gravi e spesso invalidanti, per prevenire i rischi di scivolamenti o cadute è importante rispettare tale coefficiente. Come consulente di parte, per conto di una mia cliente, ho dovuto dimostrare che il grigliato che ha provocato la caduta della mia assistita non aveva tale caratteristica.
Mi raccomando usa solo pavimentazioni certificate antisdrucciolevoli, secondo il metodo della BCRA!
Parapetto e corrimano
Secondo l'art. 4.1.11 del DM 236 del 89, "valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale."
Secondo 8.1.10 del DM 236 del 89, ilparapetto deve essere alto almeno 1 metro e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Il corrimano deve essere disposto ad un'altezza compresa tra 90 a 100 cm.
Nel caso in cui fosse opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
In corrispondenza dei ripiani, il corrimano deve essere prolungato per almeno 30 cm;
Secondo l'art. 4.1.10. DM 236 89 Il corrimano deve essere disposto su entrambi i lati della rampa e deve essere di facile prendibilità e realizzato con materiale resistente e non tagliente.
Se la rampa fosse più larga di 6 m, di norma, si deve disporre anche un corrimano centrale (Art. 7 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503).
Andamento e segnaletica
Secondo l'art. 4.1.11 del DM 236 del 89 che riguarda le scale ma che secondo l'art 4.1.11 vale anche per le rampe:
"le rampe devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni."
Secondo l'art. 8.1.10 è consigliabile disporre un segnale sul pavimento, ad esempio, una fascia in materiale differente, percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l'inizio e la fine della rampa;
Deroghe
Mi preme sottolineare che, negli interventi di ristrutturazione, l'art. 7.5 del DM 236/89 ammette deroghe alle norme sopracitate in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le deroghe vengono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
Adesso che abbiamo chiarito le caratteristiche della rampa, vediamo i costi:
Qual è il costo di una rampa per disabili?
Per quanto riguarda i costi delle rampe penso possa esserti utile l'approfondimento specifico.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.