Bonus caldaia regole passate ante 2025

Quali regole occorrevano per ottenere il bonus caldaia negli anni pasati: 2020, 2021, 2022, 2024 ecc.

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Dal 1 gennaio 2025, l'acquisto di una caldaia a condensazione servita da metano o GPL non è più agevolabile. Sono difatti esclusi dagli incentivi bonus casa ed ecobonus la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili".

In passato avresti potuto scegliere tra tre bonus: uno rivolto a chi ristrutturava la casa e gli altri a chi avesse voluto ottenere un risparmio energetico (Ecobonus). Inoltre, se oltre ad installare la caldaia avessi avuto l'intenzione di riqualificare energeticamente il tuo edificio, avresti potuto sfruttare il Superbonus.

caldaia bonus casa eco super

Il presente articolo è quindi valido per i pagamenti fino al 31 dicembre 2024

Importante: gli incentivi valevano solo nel caso in cui, alla data della richiesta di detrazione, l'immobile fosse “esistente”, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Partiamo con il primo bonus:

Ecobonus caldaia

In passato, tramite l'ecobonus per il risparmio energetico avresti potuto detrarre parte della spesa complessiva di installazione e fornitura della caldaia. La percentuale di spesa recuperabile era pari al 50% o 65% in caso di contestuale installazione di sistemi evoluti.

Ti faccio un esempio con aliquota 50%. Immagina di aver acquistato e posato una caldaia a condensazione e di aver speso 10.000 €. L'Agenzia delle Entrate ti avrebbe restituito il 50% in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia non ti avrebbe versato sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €), ma ti avrebbe restituito la somma scalandola dalle tasse future, in 10 rate annuali. In pratica, ogni anno avresti pagato 500 € di tasse in meno.

Però attenzione, nel caso avessi optato per il bonus risparmio energetico, al fine di ottenere il 65%, oltre alla caldaia a condensazione, avresti dovuto installare anche dei sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII.

Vediamo cosa si intendeva:

Classe V – Termostato d’ambiente modulante: un termostato che variava la temperatura dell’acqua in base alla temperatura ambientale.

Classe VI – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale che variava la temperatura dell'acqua in base alla temperatura esterna e interna.

Classe VIII – Controllo della temperatura ambientale con più sensori.

termoregolazione evoluta

Si tratta di sistemi di gestione della temperatura che, a mio parere, erano fondamentali per un corretto uso dell'apparecchio. Non dovevi farti spaventare dai nomi: il costo, specialmente per sistemi di classe V, non era nulla di spropositato. Compresa l'installazione, ci si aggirava sui 150/200 €.

Era esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (guida ADE).

Nel caso di ecobonus, per la sostituzione di una caldaia a condensazione sotto i 100 kW, visto che l'asseverazione circa il rispetto dell’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento poteva essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, secondo il Decreto Requisiti all. A c. 13.2, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali era calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I, sempre del Decreto Requisiti. Nell’allegato I, in riferimento alla fornitura della caldaia, erano ammessi 200 €/kWt. E, nel solo caso in cui l'intervento comportasse il rifacimento dell'impianto di riscaldamento, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungevano 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 70 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferiva alla superficie riscaldata. I costi si consideravano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Traducendo, dovevi chiedere all'installatore di firmarti questo modello, e non ci pensavi più.

Bonus ristrutturazione

Passiamo alla seconda opzione, il bonus casa la cui aliquota detrattiva era del 50%.

Scegliendo il bonus casa avresti potuto aderire anche al bonus mobili.

Superbonus

Chiudiamo il paniere dei bonus, con la ciliegina sulla torta: il superbonus.

Vista la convenienza, perchè non ti ho parlato solo di questo e ti ho fatto perdere tempo spiegandoti gli altri bonus? Semplice, perchè era il più "complicato" da ottenere e diciamo che nel tempo i vari governi lo avevano affossato. L'argomento è ampio, ti consiglio la lettura dell'approfondimento.

Spese detraibili

Avresti potuto detrarre: la fornitura della caldaia e di tutti gli accessori, la manodopera, le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, il compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per perizie e sopralluoghi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori.

Tra le spese detraibili era presente la parcella del professionista. Difatti, per l'installazione dell'impianto, avresti potuto aver bisogno di un ingegnere, architetto o geometra che redigesse la pratica CILA e la relazione energetica "ex-legge 10" che attestava il rispetto della normativa sull'efficienza energetica.

spese rientranti bonus caldaia

Limiti, spesa massima e bonifico parlante.

Per tutti i bonus, i pagamenti dovevano avvenire attraverso il bonifico parlante, identico a quelli standard ma con causali specifiche. Molte banche avevano predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente tra i servizi online della banca avresti trovato questa opzione. Comunque, la corretta dicitura della causale nel caso di ecobonus era la seguente:

esempio bonifico parlante ecobonus

Per il bonus casa, la causale era: "Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.

esempio bonifico parlante ristrutturazione bonus

A chi spettava la detrazione?

Importante! Le detrazioni spettavano a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • familiari conviventi;

In particolare, la detrazione spettava a chi effettuava il pagamento e, in entrambi i casi sopracitati, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, bisognava comunicare all'Enea la spesa sostenuta e le caratteristiche dell'impianto.

enea bonus caldaia

La documentazione raccolta (bonifici, fatture, asseverazioni a firma del tecnico incaricato) andava poi consegnata al proprio consulente fiscale/caf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Attenzione a non smarrire questi documenti: in caso di controllo si sarebbero perse le detrazioni.

Quale IVA si applicava per gli interventi volti al risparmio energetico?

L'Agenzia delle Entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare a uso residenziale, aveva previsto aliquote IVA ridotte su beni e servizi.

In particolare, si pagava:

IVA al 4%:

per tutti i lavori che avevano come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini con sostituzione tramite scivoli, installazione di rampe).

IVA 22%:

per gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;

per l'acquisto di beni finiti, quando era diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.

IVA 10%:

- per prestazioni di servizi (manodopera) relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- per beni, solo se la relativa fornitura era posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Quindi, l'aliquota agevolata al 10% dei beni veniva applicata solo se questi prodotti erano inclusi all'interno del contratto di appalto che il committente stipulava con l'impresa. L'impresa, in questo caso, acquistava i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l'IVA al 22% e poi applicava al committente l'IVA al 10%, andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dello Stato.

L'IVA al 10%, se acquistavi direttamente tu, potevi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadevano in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria.

Discorso a parte, quando l’appaltatore forniva beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza), il 10% si applicava ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Vediamo un esempio: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro era il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro era il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).

L’IVA al 10% si applicava sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’IVA si applicava nella misura ordinaria del 22%. Leggi questo articolo per approfondire.

Documentazione necessaria

La documentazione di tipo “tecnico” da produrre e conservare era:

  1. Scheda Descrittiva con CPID;
  2. Asseverazione per requisiti tecnici e congruità delle spese e computo metrico;
  3. Per impianti con potenza utile nominale ≤ 100 kW, dichiarazione del produttore in alternativa all’asseverazione per i requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I insieme a:
    • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di ηs (interventi di tipo a);
    • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di ηs e scheda di prodotto per il dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (interventi di tipo b); • certificato delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica; • schede tecniche dei generatori installati;
  4. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza utile nominale > 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
    • deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
    • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
    • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
    • il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
  5. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
  6. Libretto di impianto.

Di tipo “amministrativo”:

  1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;
  3. Fattura/e;
  4. Bonifico/i;
  5. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

Spero di averti detto tutto e che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.

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Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

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