Bonus condizionatori e pompe di calore 2026: guida
Per tutto l'anno potresti accedere a differenti bonus per l'acquisto di condizionatori, climatizzatori e pompe di calore. Chi può, per quali immobili, quali interventi, documentazione e comunicazione ENEA.
L'installazione di un condizionatore, climatizzatore o pompa di calore (spesso si tratta della medesima macchina che svolge tutte queste funzioni) è un intervento ben visto dai governi.
L'interesse per queste macchine deriva dal risparmio energetico che generano. Questo interesse si traduce in agevolazioni per l'utente finale. Vediamole insieme.
Bonus casa, Ecobonus e Conto termico
La posa del condizionatore / pompa di calore è agevolabile tramite tre differenti bonus:
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- bonus casa;
- ecobonus;
- conto termico.
In questa guida valuteremo quando utilizzare un bonus a discapito dell'altro.

In cosa consiste il bonus casa per condizionatori/pompa di calore?
La fornitura e posa in opera di condizionatori / pompa di calore è agevolabile tramite bonus ristrutturazione con le seguenti aliquote detrattive:
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Su abitazione principale e da parte di proprietari e titolari di diritti reali |
su altri immobili e/o da parte di altri soggetti |
Massimale di spesa detraibile |
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2024 |
50% |
96.000 € |
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2025 e 2026 |
50% |
36% |
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2027 |
36% |
30 % |
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dal 2028 |
30% |
48.000 € |
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Come vedi, l'aliquota della spesa da portare in detrazione dipende:
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- dall'anno in cui vengono liquidati i lavori (principio di cassa per i privati);
- dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale
- dal fatto o meno che le opere vengano realizzate da parte di proprietari e titolari di diritti reali.
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Chi può accedere al bonus ristrutturazione?
Possono aderire al bonus casa solo i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Sono escluse le società.
Bonus ristrutturazioni: su quali edifici?
Il bonus casa può essere richiesto per interventi su tutte le unità residenziali. Quindi le categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 a condizione che alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso in regola con il pagamento di eventuali tributi;
Di seguito troverai l'approfondimento sull'ecobonus:
In cosa consiste l'Ecobonus per condizionatori/pompa di calore?
Ai sensi del comma 347, articolo 1, Legge 296/2006, come nel caso di bonus ristrutturazioni, potresti recuperare il 50% o il 36% della spesa sostenuta qualora:
sostituissi, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;
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Su abitazione principale e da parte di proprietari e titolari diritti reali |
su altri immobili e/o da parte di altri soggetti |
Detrazione massima |
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fino al |
65% |
30.000 € |
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2025 e 2026 |
50% |
36% |
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2027 |
36% |
30 % |
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Ribadisco come l’intervento debba configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi FAQ n. 20 e 21bis ENEA).
Quindi, sostituendo ad esempio il vecchio impianto a caldaia e radiatori con un sistema a pompa di calore, potresti recuperare, tramite delle detrazioni dalle future tasse IRPEF o IRES (in caso di società), parte delle spese sostenute.
Chi può accedere all'Ecobonus?
Possono aderire all'ecobonus:
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- persone fisiche: privati e condomini;
- società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS;
- società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.
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La convenienza dell'ecobonus sta nell'ampia platea di beneficiari, ma anche sulla vastità di immobili su cui potresti potenzialmente intervenire. Bonus ristrutturazione e Superbonus interessano per lo più persone fisiche e immobili residenziali.
Ecobonus: su quali edifici?
L'ecobonus viene concesso per interventi realizzati su qualsiasi tipo di immobile, di qualunque categoria catastale, a condizione che:
- alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- siano dotati di impianto termico.
Potresti aderire su negozi, abitazioni, laboratori, uffici, capannoni industriali, magazzini ecc.
Infine, potresti intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).
Ecobonus: limite massimo detraibile
Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.
Efficienza richiesta in caso di ecobonus
Per accedere all'ecobonus, le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire una certa efficienza dimostrabile attraverso il coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell’allegato F del Decreto Requisiti 2020;
Qualora installassi una pompa di calore elettrica dotata di variatore di velocità (inverter), questi valori verrebbero ridotti del 5%;
Conviene il bonus ristrutturazione o l'ecobonus?
Il Bonus ristrutturazione è più conveniente rispetto all'ecobonus in quanto:
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- si può beneficiare della detrazione anche in caso di nuova installazione;
- permette l'accesso al bonus mobili;
- non richiede adempimenti particolari, se non il bonifico parlante. L'ecobonus richiede asseverazioni da parte di professionisti;
- richiede performance minori di efficienza per le macchine;
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Conviene sfruttare l'ecobonus solo qualora sia stato saturato il massimale bonus casa, qualora stessi intervenendo su un'unità non residenziale o come società, incompatibili con il bonus casa.
In definitiva, il bonus che ti consiglio è il bonus ristrutturazione, approfondito in questo articolo.
Spese agevolabili: eco e bonus ristrutturazioni
Tra le spese rientranti nell'ecobonus abbiamo:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali (geometra, architetto o ingegnere) necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Documentazione da richiedere, produrre e conservare (eco e bonus casa)
Al termine dei lavori, dopo aver liquidato ogni fattura tramite bonifico parlante, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori dovrai comunicare alcuni dati dell'intervento all'Enea. Tutto ciò dovrai effettuarlo tramite l’apposito sito web Enea. Non preoccuparti, ho realizzato un super video sulla procedura passo passo. Non potrai sbagliare.
Oltre ad inviare la comunicazione Enea che genera quale protocollo la "scheda descrittiva ENEA", dovrai richiedere e conservare:
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- scheda tecnica della pompa installata;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale parlante, che rechi chiaramente come causale l'intervento, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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Solo ecobonus
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- l'asseverazione redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attestante la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprendente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW,l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 6.08.2020. Qualora optassi per cessione del credito o sconto in fattura, la congruità dei prezzi ti sarà comunque richiesta;
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Quando l'installazione della pompa di calore può ricadere in Ecobonus?
Nel caso in cui installassi una pompa di calore non in sostituzione di un generatore esistente (caldaia o vecchia pompa di calore), sicuramente potresti sfruttare il solo bonus ristrutturazione. L'ecobonus è accessibile nel solo caso di sostituzione.
Mentre, nel caso di sostituzione, quando potresti accedere all'ecobonus 65%? Dipende dalla presenza o meno della caldaia.
L'Enea, all'interno della FAQ 5D sostiene che l’installazione di un condizionatore con funzione anche di pompa di calore, in una casa già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, non è agevolabile con ecobonus, in quanto costituisce integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente, NON SOSTITUZIONE.
E' ammesso l'ecobonus in presenza di caldaia, qualora quest'ultima venga destinata, successivamente alla posa della pompa di calore, alla sola produzione di acqua calda sanitaria. L'ENEA, nonostante l’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, richiede lo smantellamento del vecchio generatore. Tuttavia, ritiene che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato. (FAQ 7.D)
Potrebbe essere interessante anche la FAQ 8.D che prevede la sostituzione di una sola porzione di impianto di riscaldamento esistente:
Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. Interpretando il comma 1e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
Conto termico pompe di calore
Esiste inoltre, il conto termico, per cui è possibile ottenere direttamente una restituzione fino al 65% della spesa sostenuta.
Quale pompe di calore sono ammesse col conto termico?
Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per:
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- la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.
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Qual è il contributo massimo erogato tramite Conto termico?
Il contributo massimo erogato è pari al 65% della spesa sostenuta.
Chi può accedere al conto termico pompe di calore?
Possono accedere al conto termico 3.0 per la sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi a pompe di calore i soggetti ammessi dal decreto DM 07/08/2025. In particolare:
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- soggetti privati, inclusi i condomìni;
- società e imprese;
- Enti del terzo settore ETS;
- Pubblica Amministrazione.
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| Soggetti Agevolati |
Immobili uso Produttivo e Terziario | Immobili uso Residenziale |
| Privati | SI | SI |
| Società e Imprese | SI | SI |
| ETS non economici | SI | SI |
| ETS economici | SI | SI |
| Pubblica Amministrazione | SI | SI |
Quali requisiti devono avere le pompe di calore elettriche ammesse col conto termico?
Per le pompe di calore elettriche, l’efficienza energetica del riscaldamento stagionale (ns%) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
| Tipo di pompa di calore – Ambiente esterno/interno | Efficienza stagionale minima Ecodesign ηs % | SCOP minimo ecodesign | COP minimo ecodesign | Denominazione commerciale | |
| Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW |
149 134 GWP<150 |
3,8 3,42 |
Split/multisplit |
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2,60 2,34 GWP≤150 |
Fixed double duct | ||||
| Reg. 2281/2016 | aria/aria > 12 kW | 137 | 3,5 | VRF/VRV | |
| 125 | 3,2 | Rooftop | |||
| Reg. 2281/2016 | acqua/aria | 137 | 3,625 | Acqua/aria | |
| Reg. 813/2013 |
aria/acqua
|
110 | 2,825 | aria/acqua – acqua/acqua | |
| acqua/acqua | 110 | 2,95 | |||
| aria/acqua a bassa temperatura | 125 | 3,2 | |||
| acqua/acqua a bassa temperatura | 125 | 3,325 | — | — |
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
