Migliori caldaie a condensazione 2026: scelta in base alla tua casa
Migliori marche e modelli di caldaie a condensazione. Focus sugli aspetti su cui basare la scelta che dipendono dalla tipologia di casa.

Oggi, scegliere la caldaia giusta è più importante che mai: i consumi energetici, le nuove normative europee e l’aumento dell’attenzione verso l’efficienza rendono fondamentale orientarsi tra modelli, marchi e caratteristiche tecniche.
Le moderne caldaie a condensazione permettono non solo di ridurre i consumi fino al 20% rispetto alle caldaie tradizionali, ma anche di migliorare il comfort domestico grazie a tecnologie di modulazione avanzata, materiali più performanti e integrazione con sistemi di termoregolazione evoluti.
In questa guida analizzeremo le migliori marche e i modelli di caldaia più apprezzati, con un focus sulle caratteristiche che davvero contano nella scelta: potenza, modulazione, portata, rendimento e affidabilità. Che tu debba sostituire una caldaia datata o installarne una nuova, qui troverai tutto ciò che serve per fare una scelta informata e adatta alla tua abitazione.
Indice
Quali sono le marche delle caldaie migliori?
Quali sono i migliori modelli delle caldaie?
Miglior valutazione del web: VAILLANT Ecotec Plus
Miglior rapporto qualità-prezzo: IMMERGAS Tera
La più economica: BERETTA Ciao X
Miglior modulazione/efficienza: VIESSMANN Vitodens 200-W
Quali sono le principali scelte che dovrai prendere?
Quali sono le marche delle caldaie migliori?
Di seguito trovi una selezione delle marche che, analizzando le recensioni dai forum, e sulla base della mia esperienza professionale, risultano tra le più apprezzate nel mercato delle caldaie a condensazione.
- Viessmann: qualità eccezionale. Raramente problematiche sulla serie top di gamma. Il costo, specialmente sui modelli top è maggiore rispetto alla concorrenza;
- Vaillant: direi miglior rapporto qualità prezzo;
- Baxi: tra le più diffuse;
- Buderus: in passato tra le migliori, restano dei buoni prodotti;
- Immergas: migliore assistenza, in qualsiasi parte d'Italia. Aspetto fondamentale in caso di problemi. L'ho scelta a casa mia, di mia mamma e di mia sorella Rosa;
- Cosmogas: ottimi prodotti, meno commerciali;
- Wolf: ottimi prodotti, ma poco diffusi;
Vediamo le sedi, le fasce e cosa producono queste aziende:
| Marca | Sede | Fascia | Produttori |
|---|---|---|---|
| Viessmann | Germania | Alta / medio-alta | Caldaie a condensazione, caldaie a basamento, sistemi di riscaldamento domestico e commerciale, pompe di calore, sistemi ibridi. |
| Vaillant | Germania | Alta / medio-alta | Caldaie murali e a basamento, scaldacqua, pompe di calore, sistemi di climatizzazione e ventilazione. |
| Baxi | Paesi Bassi - Inghilterra | Media | Caldaie a condensazione murali, caldaie per esterno, sistemi residenziali per riscaldamento e acqua calda. |
| Buderus | Germania | Media | Caldaie a basamento in ghisa/acciaio, caldaie murali, sistemi robusti per abitazioni e impianti di medie dimensioni. |
| Immergas | Italia | Media | Caldaie a condensazione, sistemi di riscaldamento per abitazioni, soluzioni per acqua calda sanitaria. |
| Cosmogas | Italia | Media | Caldaie murali a condensazione, scaldabagni, pompe di calore, sistemi compatti per riscaldamento e ACS. |
| Wolf | Germania | Medio-alta | Caldaie, pompe di calore, sistemi di riscaldamento e climatizzazione integrati per il comfort ambientale. |
Passiamo ai modelli più apprezzati in base alla modulazione, valutazioni, economicità e miglior rapporto qualità prezzo.
Quali sono i migliori modelli delle caldaie?
Ora analizziamo i modelli che, per prestazioni, tecnologia e feedback reali degli utenti, rappresentano le scelte più interessanti:
| CALDAIA | PREZZO 24 kW | RECENSIONI WEB | QUALITA' |
|---|---|---|---|
| VIESSMANN Vitodens 200-W | 3.200 € | 5/5 | Ottima modulazione potenza Max min 1:20 |
| VAILLANT Ecotec plus VMW | 1800 € | 5/5 | Miglior valutazione del web rispetto al numero di voti |
| BERETTA Ciao X | 650 € | 4/5 | La più economica tra i brand del sondaggio. |
| IMMERGAS Tera | 1.050 € | 5/5 | Migliore rapporto qualità prezzo |
Passiamo alle caratteristiche:
Quale di queste caldaie scegliere in base alla tua casa?
In prima battuta ti elenco quali scelte farei personalmente:
- per abitazioni e appartamenti con un solo bagno e consumi sanitari normali sono molto interessanti modelli come Vaillant ecoTEC plus o Immergas Tera, che offrono un buon compromesso tra qualità, prestazioni e tranquillità nel tempo.
- in una villetta o casa energivora, una Viessmann Vitodens 200-W, ad esempio, è più che giustificata. Costa di più, ma offre una qualità costruttiva e una modulazione superiori, che nel tempo possono fare la differenza.
- seconda casa o immobile da usare saltuariamente: meglio semplicità e costo contenuto. Una caldaia come Beretta Ciao X può avere molto senso quando il budget è più contenuto e non ci sono richieste elevate nè sul lato impiantistico nè su quello del comfort sanitario.
La marca giusta dipende anche dall’assistenza nella tua zona
Un aspetto spesso sottovalutato è l’assistenza post-vendita. Una buona caldaia, se in caso di guasto non trovassi facilmente ricambi o tecnici competenti nella tua zona, potrebbe trasformarsi in una scelta meno conveniente del previsto.
Per questo motivo, nella scelta finale non conta solo il marchio in senso astratto, ma anche:
- quanto è diffuso il centro assistenza nella tua provincia;
- la reperibilità dei ricambi;
- la rapidità degli interventi;
- il costo della manutenzione nel tempo.
E' anche per questo che, in molte situazioni reali, un marchio ben assistito sul territorio può risultare una scelta migliore di un brand più prestigioso ma meno diffuso.
Miglior valutazione del web: VAILLANT Ecotec Plus
Online questo modello raccoglie ottime valutazioni, soprattutto se rapportate al numero di recensioni. Più che il singolo modello, è il marchio Vaillant nel suo complesso a essere molto apprezzato. Quando un mio cliente sceglie questo brand, mi sento tranquillo.
Consiglio personale: da scegliere Vaillant quando si vuole un buon compromesso tra prezzo e qualità. Ideale per gli appartamenti.

Prima di vedere le caratteristiche, presta particolare attenzione alle diverse sigle della Ecotec Plus: la versione VM riguarda il solo riscaldamento, la VMI è inclusa di bollitore e la VMW è la combinata ACS + riscaldamento.
Vediamo le peculiarità della VMW 26:
- la modulazione è elevata (1:9), con la potenza che varia dai 3,0 ai 27 kW.
- il rendimento è medio alto: 97% con temperature dell'acqua di 60/80° e di 103,4% con temperature di ricircolo di 50/30°;
- la portata dell'acqua calda sanitaria è bassina: 12,6 l/min;
- la funzione Soaping garantisce 3 minuti di acqua calda garantiti dopo la chiusura rubinetto;
- la presenza del sistema acqua comfort garantisce l’immediata erogazione di acqua calda sempre alla stessa temperatura e minori incrostazioni di calcare. Questo poichè la caldaia mantiene 2 o 3 litri di acqua calda sanitaria preriscaldata;
- taglie prodotte: 26, 30 e 35 kW;
- garanzia di 2 anni: è quella prevista per legge ma è estendibile a 7 anni sottoscrivendo un contratto di manutenzione (nell'estensione è incluso il diritto di chiamata, la manodopera e i pezzi di ricambio;
- il display touch screen con messaggi vocali, così come la gestione tramite app del crono-termostato;
- Possibilità d’installazione in luogo parzialmente coperto fino a -5° C.
La tecnologia IoniDetect permette l'utilizzo della caldaia con una miscela di gas contenente fino al 20% di idrogeno. In abbinamento alla tecnologia ADA di bilanciamento delle pressioni del gas di alimentazione forniscono il più corretto mix aria/gas. E' presente un sistema di comunicazione interno LIN Bus per risolvere velocemente i malfunzionamenti componenti, mostrando sul display in tempo reale la soluzione da adottare.
E' possibile gestirla da remoto con il sistema sensoROOM connect.
Dimensioni - Altezza: 72 cm- Larghezza: 44 cm - Profondità: 35 cm
Sicuramente un prodotto di qualità medio-alta.
Raccolta di recensioni Vaillant dal web e dai social
Sul web, Vaillant gode di un apprezzamento diffuso (su Facebook, nei forum e sulle recensioni Google).
Le opinioni positive non mancano: Riccardo, Daniele, Lucilla e Giuliana dichiarano di non aver mai riscontrato problemi.
Daniela, addirittura, utilizza una caldaia Vaillant da più di vent’anni, ancora perfettamente funzionante.
Kaotic evidenzia un aspetto interessante: secondo lui, Junkers e Vaillant sono da sempre sinonimo di durata, anche se negli ultimi anni – a seguito dell’acquisizione di altri marchi – la qualità percepita sarebbe leggermente diminuita.
Anche il marito di Maria, idraulico di professione, considera Vaillant il top di gamma; tuttavia, per chi cerca un buon compromesso tra qualità e prezzo, suggerisce Baxi.
Infine, Luca, commerciante di materiale idraulico da oltre vent’anni, definisce Vaillant un marchio di altissimo livello.
Carlo, dopo 28 anni di utilizzo, si appresta a sostituire la sua caldaia… rimanendo naturalmente fedele allo stesso brand.
Miglior rapporto qualità-prezzo: IMMERGAS Tera
Se stai cercando una caldaia che non ti lasci mai per strada, efficiente e che non costi troppo prendi una bella Immergas Tera. Gli utenti della rete la elogiano: "mai un guasto", "non ho nemmeno il numero dell'assistenza" e così via.
Consiglio personale: In realtà, il punto di forza di questa azienda è proprio il servizio clienti. Come ti accennavo ho una immergas a casa mia, ma anche in casa di mia mamma e di mia sorella Rosa. Se vuoi dormire sonni tranquilli, Immergas fa per te. Come per la Vaillant, ideale per gli appartamenti.
Nelle versioni 24 e 28, si tratta di una caldaia murale o da incasso.
La nuova gamma permette il recupero di vecchi camini con diametri particolarmente ridotti e inoltre, grazie alle sicurezze in dotazione e con l’ausilio di uno specifico kit optional, può essere collegata a canne fumarie collettive progettate dai professionisti in pressione positiva. Le caldaie VICTRIX TERA V2 rientrano nella classe 6, la più ecologica nella classificazione europea, per le basse emissioni di ossidi di azoto (NOX).

Oltre all'affidabilità, è altrettanto performante sugli altri aspetti:
- la modulazione è discreta (1:6), con la potenza che varia dai 24 ai 4.3 kW;
- il rendimento non è affatto male: 97.8% con temperature dell'acqua 60/80° e di 107% a 50/30°;
- la portata dell'acqua calda sanitaria è buona: 14 l/min;
- garanzia di 10 anni senza costi di attivazione e estendibile fino a 15 anni;
- taglie prodotte: (24 kW in riscaldamento - 28 kW in sanitario e 28 kW in riscaldamento - 32 kW in sanitario;
- omologata per funzionare all’interno e all’esterno in luoghi parzialmente protetti;
- dotata di scambiatore primario in acciaio inox;
- il display è LCD. VICTRIX TERA V2 può essere collegata a CARV2, CARV2 WIRELESS, CRD PLUS o MINI CRD, cronotermostati modulanti che consentono di comandare la caldaia comodamente dall’interno dell’abitazione. È inoltre disponibile Il cronotermostato SMARTECH PLUS senza fili a tecnologia Bluetooth: permette di regolare la temperatura del riscaldamento anche con smartphone attraverso un’app dedicata.
VICTRIX TERA V2 può ora funzionare a metano, GPL, aria propanata e miscela fino al 20% di idrogeno.
In definitiva, potrebbe migliorare su modulazione e gestione da remoto inclusa di serie!
Raccolta di recensioni Immergas dal web e dai social
Uno degli aspetti più apprezzati di Immergas è senza dubbio l’assistenza. Pur avendo un fatturato inferiore rispetto ai grandi colossi del settore — circa 250 milioni di euro — il trend è in costante crescita.
Ma qual è il segreto del suo successo?
Le testimonianze degli utenti parlano chiaro: Adele utilizza una caldaia Immergas da 14 anni senza aver mai riscontrato problemi, così come Cristian, soddisfatto da quasi 20 anni, e Sandra, che la utilizza da 8 anni con la stessa affidabilità.
Valejola la colloca tra le migliori in assoluto, al pari di Vaillant.
Manuel, che ha lavorato per anni in un centro assistenza caldaie multimarca — Immergas inclusa — sottolinea un aspetto pratico: rispetto ad altri marchi, le caldaie Immergas risultano più intuitive e semplici da utilizzare, soprattutto per l’utente finale.
Federico esprime un giudizio complessivo molto positivo, premiando l’ampiezza della gamma, la professionalità, l’assistenza e la competenza.
Non manca però qualche voce fuori dal coro: Francesca racconta di aver avuto diversi problemi, nonostante la caldaia sia stata installata solo da pochi mesi.
La più economica: BERETTA Ciao X
La Beretta Ciao, è la panda delle caldaie, in senso positivo ovviamente. Alla portata dei più, ma offre buone prestazioni.
Consiglio personale: Se avessi un budget contenuto, questo è uno dei modelli che prenderei più in considerazione. Tra l'altro, semplice da usare, senza fronzoli. Magari per una seconda casa. Se vivessi in una villetta energivora, virerei su altri modelli di altri brand. In diversi si lamentano dell'assistenza post vendita.
E' disponibile in 3 taglie di portata termica riscaldamento (15, 20, 25 kW), in versione combinata (C) e solo riscaldamento (R).
Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino ad un massimo del 20%

Vediamo le caratteristiche:
- la modulazione è valida (1:8);
- il rendimento non è male: 97% con temperature dell'acqua 60/80° e di 109% con temperature di ricircolo di 50/30°;
- la portata dell'acqua calda sanitaria è buona: 14,3 o 17,2 l/min nella versione 30 c;
- garanzia di 2 anni (estendibile);
- il display è touchscreen LCD;
- la funzione TOUCH & GO permette di attivare un preriscaldo istantaneo, solo per una richiesta specifica;
- scambiatore primario in acciaio inox;
- dimensioni compatte 700x400x275 mm.
L'ottima silenziosità operativa (solo 50 dB sui modelli fino 25kW) rende CIAO X ideale per l'installazione all'interno degli spazi abitati, anche per la sostituzione in una cucina.
Costa poco, ma offre buone prestazioni. Ottima la termoregolazione incorporata con sonda esterna disponibile come accessorio
Miglior modulazione: VIESSMANN Vitodens 200-W
Miglior modulazione si traduce in minori consumi, miglior efficienza, acciaio inox ovunque. Il prezzo della Vitodens 200 W è sicuramente superiore rispetto alle altre, ma in cambio avrai una garanzia assoluta circa la qualità, l'efficienza e la resistenza.
Consiglio personale: Se volessi investire qualche soldo in più, ti consiglio di scegliere Viessmann. La considero la Mercedes delle caldaie (non la Ferrari, non esageriamo). Costosa sia la fornitura che la riparazione. Ma qualità super. Se vivessi in una villetta o comunque in una casa energivora, scegli buone marche come Viessmann. E' meno giustificata in un appartamento standard. Negli appartamenti potresti optare per i modelli Viessmann entry level.
Versione solo riscaldamento con bollitore separato; versione istantanea (fino a 32 kW). Ovviamente anche questo prodotto è certificato per il funzionamento con il 20% di contenuto di idrogeno nel metano.

Ma vediamo le peculiarità:
- la modulazione è incredibile (1:10 sulla 24 kW, 1:17 sulla 32 kW), con la potenza che varia dai 1,7 ai 23 kW e addirittura, nella versione da 32, dai 1,7 ai 29,3 kW ;
- il rendimento è wowwwww: 98% con temperature dell'acqua 60/80° e di 109,6% a 50/30°;
- portata di acqua calda sanitaria è superiore alle altre: 15,69 l/min;
- garanzia di 5 anni inclusa;
- la funzione booster garantisce ulteriore portata. In pratica viene utilizzata una resistenza per produrre più velocemente acqua calda;
- Scambiatore Inox-Radial che garantisce prestazioni affidabili e di lunga durata;
- sistema di monitoraggio automatico della qualità della combustione;
- il display touch screen da 7“ a colori segnala i grafici della curva climatica o il consumo della caldaia. In alternativa si può acquistare la caldaia dotata di uno schermo da 3,5“ bianco nero con indicazioni a menu dei parametri. Il generatore può essere gestito da remoto tramite APP.
Ho chiuso col botto: la Viessmann 200 w è un gradino sopra le altre marche. Di contro, il costo è due gradini sopra. Scegli tu quanti scalini vuoi salire.
Raccolta di recensioni Viessmann dal web e dai social
Viessmann è un’azienda storica, fondata nel 1917, da sempre sinonimo di qualità e affidabilità nel settore.
Le opinioni degli utenti sono particolarmente eloquenti.
Pexa, riferendosi ai modelli Vitodens 300 e 222, afferma che “una volta installate, puoi dimenticarti di averle”, sottolineandone l’elevata affidabilità. Anche Simone conferma pienamente questa impressione. All’interno dello stesso confronto, Innohit inserisce Viessmann al primo posto in una ipotetica classifica tra i marchi. Lukizz, invece, sintetizza il giudizio in modo diretto: “Viessmann e non sbagli”.
In generale, soprattutto tra i molti tecnici e caldaisti attivi nei forum, Viessmann è spesso apprezzata per la qualità dei componenti, considerati tra i migliori sul mercato e definiti, non a caso, “indistruttibili”.
Quali sono le principali scelte che dovrai prendere?
Per non sbagliare, devi conoscere le caratteristiche che dovrà avere la tua caldaia. In particolare, dovrai scegliere:
- il tipo di combustibile utilizzato per creare calore: il metano, il GPL, il gasolio, la legna o la biomassa (pellet, legna).
- la potenza termica necessaria per scaldare gli ambienti
- la modulazione della potenza;
- il rendimento della caldaia;
- il luogo dell'installazione: quindi se fosse necessaria una caldaia da interno, da incasso o da esterno;
- se il generatore dovrà riscaldare e/o produrre l'acqua calda per la cucina e il bagno. In questo caso è fondamentale la portata (litri al minuto);
Come vedi, sono diversi i fattori da considerare nella scelta di una caldaia. Partiamo subito dalla potenza:
Quale potenza deve avere la caldaia?
La potenza della caldaia dipende:
- dalle dimensioni dell’appartamento,
- dall'orientamento della casa,
- dall'isolamento presente della muratura etc..
Per un calcolo preciso avresti bisogno di un ingegnere.
Fortunatamente, per le nostre case, possiamo adottare un metodo approssimativo che prevede dei calcoli molto semplici. Spero che non mi odierai alla fine di questo paragrafo.
Partiamo dal calcolo della superficie del tuo appartamento: non tutti i locali di un’abitazione sono riscaldati (veranda, sottotetto, garage, ripostiglio, vano scala, ecc.), per cui non dovrai considerare tutta la superficie del tuo appartamento, ma solo quella dei locali climatizzati. Quindi, munito di metro o di planimetria e righello, moltiplica i lati delle stanze e determina la superficie riscaldata in metri quadri (metro x metro). Fatto ciò, moltiplica la superficie per l'altezza delle stanze (in genere 2,7 m) ottenendo i metri cubi e quindi il volume riscaldato.
Il fabbisogno di calore necessario per riscaldare un metro cubo di volume è di circa 0,05 kw/mc.
Ne deriva che, moltiplicando il fabbisogno per il volume degli ambienti dell'appartamento, otterrai il fabbisogno complessivo e, quindi, la potenza richiesta dalla caldaia.
Potenza richiesta= 0,05 x metri cubi di volume riscaldato
Infine, se con la caldaia volessi riscaldare anche l'acqua del bagno e della cucina, dovrai aggiungere al risultato ulteriori 10 kw.

Inoltre, considera che il mercato offre solo alcune potenze standard. E' impossibile che la potenza che otterrai dal calcolo corrisponda esattamente con quella di una caldaia in vendita. Naturalmente, dovrai scegliere la potenza che si avvicina di più al risultato.
Altra considerazione: è frequente che le caldaie producano potenze diverse per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.
Immagino che tu non abbia tutta questa voglia di fare dei calcoli: semplificando, per appartamenti da 60 mq - 70 mq - 80 mq - 90 mq dovresti optare per una 24 kW in riscaldamento. Se possiedi due bagni, aumenta la potenza per l'acqua sanitaria a 28 kW e considera un accumulo.
Se possiedi un appartamento da 100 mq - 130 mq, passa ad una 30 kW. Per appartamenti dai 50 mq in giù, ti sarà sufficiente una 20 kW.
Se vivi in una villetta di due o tre piani e magari la caldaia verrà posizionata in cantina, potresti dover installare una pompa di rilancio.
Modulazione della potenza.
Un fattore da tenere molto in considerazione nella scelta della caldaia è la potenza modulante, cioè la forbice di kW che la caldaia riesce a fornire. Più la forbice sarà ampia, più la caldaia sarà efficiente e i consumi futuri saranno ridotti.
Quindi, una caldaia con un range di potenza di 6-18 kW è migliore rispetto ad un'altra con potenza variabile tra i 10 e i 18 kW. Difatti, qualora l'impianto richiedesse ad esempio 8 kW per mantenere la temperatura desiderata, la prima caldaia si manterrebbe accesa mentre la seconda dovrebbe accendersi e spegnersi per garantire il comfort richiesto.
In soldoni, più è ampia la modulazione della caldaia e meno si accenderà e spegnerà il generatore. Ne segue che, ogni qualvolta la caldaia si accende, il sistema richiede molto più gas di quando è a regime, aumentando i costi in bolletta.
E' chiaro che, per i sistemi che richiedono piccole potenze, come ad esempio gli impianti a pavimento, la modulazione è una caratteristica fondamentale.
Portata: litri al minuto.
Una caldaia da 24 kW riuscirebbe tranquillamente a riscaldare 200 metri quadri di casa. Perché installarle anche su appartamenti da 80 mq?
Poiché spesso la utilizziamo anche per generare l'acqua calda sanitaria (caldaia combinata) dei rubinetti. Una maggiore potenza fornisce una maggiore portata, quindi più litri al minuto di acqua calda disponibile.
Se pensi che una caldaia da 24 kW produce circa 14 litri al minuto di acqua calda, facendoti una doccia ( 10 - 11 litri al minuto) e aprendo un lavandino ( 5 - 6 litri al minuto), ti arriverebbe l'acqua tiepida.
Proprio per questo motivo, spesso si opta per una caldaia da 24 kW per il riscaldamento e 28 kW per il sanitario che garantisce portate da 16 litri al minuto. Addirittura, passando ad una 35 kW, avresti a disposizione ben 20 litri al minuto.
Per bisogni superiori, consiglio un serbatoio di accumulo. Ovviamente, la caldaia con accumulo costa e consuma di più poiché dovrà mantenere in temperatura l'acqua contenuta nel serbatoio.
Ulteriore scelta riguarda i rendimenti della caldaia:
Classi energetiche delle caldaie: rendimenti e stelle
Il rendimento di una caldaia non è altro che il rapporto tra l'energia prodotta dalla caldaia e l'energia consumata dalla stessa per produrla.
Tutte le caldaie devono essere classificate in base alla loro efficienza energetica.
Sono state indicate 4 classi di efficienza energetica:
- 1 stella ★,
- 2 stelle ★★,
- 3 stelle ★★★,
- 4 stelle ★★★★.
Maggiore è il numero di stelle, maggiore sarà il rendimento e il risparmio energetico garantito dalla caldaia. Le caldaie a condensazione hanno, generalmente, 4 stelle.
Inoltre, dal 2015 i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria devono essere dotati di etichetta energetica, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti emanati dell’Unione Europea.
Le caldaie a condensazione hanno tutte classe energetica A (A+ con l'aggiunta di kit aggiuntivi modulanti).
Ps: se dovessero proporti una caldaia a condensazione A++, stanno cercando di raggirarti, non si possono raggiungere queste classi. A meno che non si tratti di sistemi ibridi costituiti da caldaia e pompa di calore.
Domande frequenti: FAQ
Concludiamo con alcune domande che spesso mi vengono poste:
+ Quando verranno vietate le caldaie a condensazione?
Partiamo dicendo ciò che è sicuro, a partire dal 1 gennaio 2025 non è più incentivabile l'acquisto di caldaie a combustibile fossile. Solo le caldaie ibride possono beneficiare degli incentivi. Mentre, la Direttiva Europea “Case Green” ha indicato con un progressivo phase-out a partire dal 2040. Io ci credo poco.
+ Quando conviene passare alla caldaia a condensazione?
Una caldaia a condensazione è più efficiente rispetto ad una vecchia caldaia, principalmente, in quanto riesce a recuperare parte del calore disperso tramite i fumi che fuoriescono dal camino per sfruttarlo nel riscaldamento di casa. Questo fenomeno si attiva nel momento in cui l'acqua all'interno dei terminali (termosifoni, pannelli radianti, fancoil ecc.) risulta essere a bassa temperatura. Qualora sostituissi la caldaia ma l'acqua nei termosifoni continuasse a girare ad una temperatura media di 70 gradi, gran parte del risparmio verrebbe vanificato. A prescindere da ciò, si ha comunque un risparmio, tuttavia ti consiglio di confrontarti con il tuo professionista di fiducia in maniera tale da sfruttare al massimo le potenzialità della condensazione.
+ E' obbligatorio passare alla condensazione?
Penso possa esserti utile l'articolo sul costo di fornitura e posa di una caldaia. A presto, Vincenzo.
Dichiarazione di conformità impianto 2026: guida elettrico gas..
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, gas e canna fumaria. Cos'è, quando è obbligatorio e qual è il costo del certificato? Scarica il Fac-simile esempio PDF e il word editabile.

Ti sei mai chiesto se il tuo impianto gas o elettrico è sicuro? Per averne la certezza, o quasi, dovresti possedere la dichiarazione di conformità o il certificato di rispondenza dell'impianto alle normative del tempo. Seguendo questa guida cercherò di chiarirti le idee su questi elaborati.
Per i più curiosi, la normativa di riferimento, punto di partenza per la redazione di questi documenti, è il Decreto ministeriale 37/2008. Il DM regola la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.
Indice
- Che cos'è la dichiarazione di conformità dell'impianto?
- Quando è obbligatoria la DiCo?
- Quando non è obbligatoria la DiCo?
- Chi rilascia la conformità dell'impianto?
- Sugli impianti di quali immobili è richiesta?
- Quando deve essere depositata la DiCo?
- Dichiarazione su impianto esistente (DiCo o DiRi)
- Modello pdf e word editabile.
- Quanto dura una dichiarazione di conformità?
Partiamo con il capire di cosa si tratta:
Che cos'è la dichiarazione di conformità dell'impianto?
Ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08:
"Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.."
Per quali impianti è necessaria?
La dichiarazione di conformità, nota anche come DiCo, è un documento obbligatorio al termine dei lavori che hanno interessato, secondo l'art. 1 c.2 del DM 37/08, gli impianti:
- elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche, per l'automazione di porte, cancelli e barriere, fotovoltaico;
- idrico sanitario;
- di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, anche parziale, come quello della caldaia o della pompa di calore;
- radiotelevisivo, le antenne e gli impianti elettronici in genere, segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
- per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
- cottura o evacuazione fumi (canna fumaria) e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- di protezione antincendio.
Attraverso questo documento, si certifica che l'intervento sull'impianto è stato realizzato seguendo le normative in vigore e le prescrizioni di legge e alla regola dell'arte.

Arriviamo al punto cruciale:
Quando è obbligatoria la DICO?
Non sempre è obbligatorio avere l'impianto a norma. La dichiarazione diventa inderogabile nel caso di:
- impianto ex-novo e quindi una nuova realizzazione;
- manutenzione straordinaria (esclusi quindi gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore - art 2 c.1 lett. d dm 37 2008)
- allaccio nuove utenze (gas, luce, acqua);
- richiesta di certificato di agibilità SCA (art. 5bis dm 37/08). La segnalazione certificata di agibilità, e quindi la conformità degli impianti, è richiesta anche in caso di cambio di destinazione d'uso, frazionamento, fusione, risanamenti e ristrutturazioni edilizie;
- modifica parziale di impianto o ampliamento di un impianto esistente. In questo caso, la dichiarazione interesserà solamente la parte variata, ma, dovrà essere garantita la sicurezza di tutto l'impianto (art. 7 comma 3 DM 37/2008). Se ad esempio volessi spostare gli attacchi della cucina, il tecnico dovrà dichiarare la conformità parziale relativa solo a quel vano. Stesso dicasi nel caso degli impianti relativi ad un ampliamento o una sopraelevazione;
- apertura nuova attività commerciale: lo sportello per le attività produttive SUAP richiede, tra gli allegati obbligatori, le certificazioni degli impianti per poter intraprendere un'attività commerciale;
- deposito di una pratica antincendio;
Quando non è obbligatoria la DICO?
La dichiarazione non è obbligatoria in caso di:
- compravendita e rogito. In questo caso, comunque, devono essere segnalate le conformità impiantistiche che il venditore ha a disposizione all'interno dell'atto notarile;
- locazione o affitto. Così come per la vendita, non potrai pretendere che ti venga affittato un locale con gli impianti a norma;
- ristrutturazioni che non interessino gli impianti.
Chi rilascia la conformità dell'impianto?
Secondo l'art. 3 del DM 37/2008, la dichiarazione deve essere rilasciata
"dall'impresa installatrice: iscritta nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane; il cui imprenditore individuale o legale rappresentante oppure responsabile tecnico da essa preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4."
Difatti, non tutte le imprese possono rilasciare la DiCo o installare gli impianti, ma solo quelle che ottengono l'abilitazione.
Ciò avviene quando il legale rappresentante dell'impresa, oppure il responsabile tecnico, ne fa richiesta e dimostra il possesso di alcuni requisiti professionali disposti dall'art. 4 del D.M. 37/2008 (ad esempio il periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore).
Sugli impianti di quali immobili è richiesta?
Secondo l'art. 1 del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (cantine, magazzini, garage ecc.).
Quindi, su immobili:
- residenziali;
- commerciali e ricettivi (negozi, bar, ristoranti, hotel, affitta camere);
- direzionali (uffici);
- industriali e artigianali.
Quando deve essere depositata la DiCo?
L'impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, dove previsto dalle norme vigenti.
Dichiarazione su impianto esistente (DiCo o DiRi)
Potresti anche farti dichiarare la conformità su un impianto esistente. Per far ciò, esiste un altro documento, la dichiarazione di rispondenza.
Difatti, secondo l'art. 7 del DM 37/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (prima del 2008) , la Dichiarazione di conformità è sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa da:
- un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
- oppure, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (impianti progettati obbligatoriamente da un professionista iscritto all'albo), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Quali sono gli allegati?
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice è sempre tenuta a rilasciarti la dichiarazione. Oltre al modello, dovrà essere allegata:
- la relazione contenente l'elenco e la tipologia dei materiali impiegati;
- lo schema planimetrico dell'impianto (inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera);

- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa o il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Dove deve essere depositato? Sanzioni
Oltre a consegnarti una copia firmata e timbrata (art. 7 DM 37/08), la ditta esecutrice dei lavori dovrà, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, consegnare i documenti al Comune presso lo Sportello Unico per l’edilizia ove ha sede l’impianto (art. 11 c.1 DM 37/08). Ovviamente, il committente dovrà prima firmare le copie.

Per l'installatore, nel caso di violazioni degli obblighi in materia di dichiarazione di conformità si applicano le sanzioni amministrative da 100 a 1.000 €. Se vengono commesse violazioni degli altri obblighi derivanti dal Decreto 37/2008 si applicano sanzioni amministrative comprese tra i 1.000 a 10.000 €.
Quindi, oltre ai rischi legati ad eventuali malfunzionamenti dell'impianto si incappa in sanzioni pecuniarie.
Modello pdf e word editabile.
Per avere un'idea di come si presenta il certificato (pubblicato in allegato al DM 37/08) scarica il:
Quanto dura una dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità non ha una scadenza.
L'impianto rimane a norma fino a quando non interverrai sul sistema senza certificarlo e tutto si manterrà integro! Difatti, qualora decidessi di integrare l'impianto senza dichiararlo, oppure, il sistema venisse compromesso da urti o altro, decadrebbe la dichiarazione.
Quindi, qualora volessi apportare delle modifiche all'impianto dovrai far certificare tali modifiche "parziali". Lo stato di fatto deve essere in linea con la dichiarazione e gli allegati. Mentre, in caso di elementi danneggiati dovrai far intervenire le imprese abilitate per ripristinare il sistema.
In caso di smarrimento della dichiarazione di conformità?
Qualora avessi smarrito la dichiarazione ti consiglio di contattare l'impresa installatrice per chiederne una copia. Se anche loro l'avessero persa, è possibile richiedere un accesso agli atti al settore ambiente del Comune dove è ubicato l'appartamento.
In alcuni casi, non sarà sufficiente la ditta installatrice ma dovrai contattare un ingegnere.
Quando occorre la firma di un professionista (ingegnere)?
Per i "piccoli" impianti domestici sarà sufficiente il progetto da parte dell'impresa che realizzerà l'opera. Quindi, elettricista, idraulico, caldaista ecc.
Mentre, oltre alla dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato (idraulico, caldaista, elettricista etc.), occorre il progetto di un professionista iscritto all'albo professionale quando si richiede una potenza superiore ad un limite:
- Elettrico: nel caso di unità residenziale superiore ai 400 metri quadri ( 200 metri quadri se si tratta di un locale commerciale come i negozi), oppure, se la potenza del contatore supera i 6 kw. Inoltre è obbligatorio per le piscine, locali ad uso medico e centri benessere;
- Gas: nel caso di portata termica complessiva generata da tutti i terminali (i caloriferi, ad esempio) maggiore di 50 kw. Inoltre, per impianti gas medicali o ad uso ospedaliero;
- Impianti di riscaldamento o climatizzazione dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW);
- Idrico: non è necessario allegare il progetto firmato da un ingegnere. Basta uno schema dell'idraulico;
- Canna fumaria: se asservite ad impianti di potenza maggiore di 50kW, oppure, per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate.
Concludiamo con la nota dolente. Quanto ti costerà tutto ciò:
Qual è il costo della dico?
Il costo della conformità degli impianti DICO, quando realizzata da un tecnico e non da un professionista, è incluso nel preventivo.
Comunque, accertati che sia tra le voci incluse nell'offerta.
Detto ciò, ho pensato che potrebbero interessarti i costi di un impianto elettrico, impianto gas o di una canna fumaria.
I prezzi medi per DICO sono:
- Impianto elettrico: € 20 a mq per le abitazioni, 30 € per i negozi, edifici industriali, artigianali e commerciali.
- Impianto di riscaldamento: in caso di combustibile gassoso € 34,00 per kW di potenza al focolare del generatore, mentre, in caso di combustibile non gassoso € 25,00 per kW di potenza al focolare del generatore.
- Impianti antincendio € 700,00 per idrante/naspo installato € 150,00 per rivelatore incendio puntiforme.
- Impianti idrosanitari € 800,00 ad utenza.
- Canna fumaria: tra i 700 € e i 1500 €.
Naturalmente, questi prezzi sono indicativi. Ti consiglio di sfruttare il web ottenendo, in pochi minuti, preventivi gratuiti e senza impegno. Così facendo, conosceresti con esattezza la spesa necessaria per rendere il tuo impianto sicuro.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Costi ristrutturazione casa al metro quadro 2026 o per voce
Quali sono i prezzi metro quadro voce per voce per ristrutturare una casa completa. Calcolo online della spesa per la ristrutturazione del tuo appartamento o villetta. Inoltre, vedremo un esempio di preventivo.

Se sei capitato sul mio blog è perché stai sudando freddo all'idea di dover ristrutturare casa e non hai la più pallida idea di quanti soldi dovrai spendere. Ma di una cosa sono certo: sei entusiasta all'idea di rendere la tua casa stupenda e accogliente.
Non preoccuparti, leggendo l'articolo ti elencherò tutti i potenziali costi di una ristrutturazione e ti darò dei consigli sulla scelta del preventivo.
Indice
Prezzi medi di una ristrutturazione al metro quadro
Costo totale ristrutturazione casa da 50, 70, 100, 120, 150, 200 mq
Costi unitari singole lavorazioni
Occorre un permesso al comune?
Prezzi medi di una ristrutturazione completa al metro quadro mq

Qualora volessi quantificare una spesa di massima:
- per un intervento "localizzato" a porzioni di casa, il prezzo al metro quadro è variabile. Proprio per questo motivo, ho segnalato i prezzi unitari delle varie lavorazioni nel paragrafo successivo. In questo caso, dovrai rispolverare la vecchia calcolatrice :(;
- per una ristrutturazione leggera, che comporta lo spostamento di qualche muro divisorio non portante, il rifacimento di qualche impianto o di quote, il prezzo al mq varia tra i 350 € e i 500 €;
- per una ristrutturazione media, le cui lavorazioni sono una via di mezzo tra la ristrutturazione pesante e quella leggera, il prezzo al mq varia tra i 600 € e i 900 €;
- per una ristrutturazione pesante completa, che comporta il rifacimento strutturale di solai e tetto, il rifacimento di tutti gli impianti (elettrico, gas, riscaldamento e condizionamento ecc.), la posa di tutte le finiture e la sostituzione degli infissi, il prezzo al mq varia tra i 1.200 € e i 1.500 €;
- per una ristrutturazione pesante "tecnologica", in cui è prevista anche l'installazione della domotica, di impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare), l'uso di materiali naturali ecc., il prezzo al mq può superare i 2.500 €;
Inoltre, i costi indicati dipendono dalla:
- posizione geografica;
- dai mq complessivi oggetto di intervento (più è grande una casa ristrutturata e minore sarà il costo unitario al mq);
- dalla tipologia di finiture (economiche, standard o di lusso) etc.:
Costo totale ristrutturazione casa da 50, 70, 100, 120, 150, 200 mq
Vediamo i prezzi per una ristrutturazione completa di una vecchia casa, compresi di fornitura e posa in opera e iva. Ad esempio:
- per un monolocale di 30 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 22.000 e i 28.000 €;
- per una casa di 50 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 30.000 e i 42.000 €;
- per una casa di 70 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 42.000 e i 65.000 €;
- per una casa di 100 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 60.000 e i 85.000 €;
- per una casa di 120 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 75.000 e i 110.000 €;
- per una villetta indipendente di 150 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 90.000 e i 120.000 €;
- per una villetta indipendente di 200 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 120.000 e i 150.000 €;
Mentre, nel caso di una ristrutturazione pesante che interessa la gran parte degli elementi strutturali (rifacimento tetto, solai, vespai ecc.) i prezzi sopraelencati devono essere incrementati di almeno un 30%.

Costi unitari di una ristrutturazione
Qualora non ti bastasse un range di prezzi al mq, ma volessi avvicinarti alla spesa reale che andrai a sostenere, penso possa esserti utile questo paragrafo. Vediamo i prezzi indicativi che possono variare in base a diversi fattori:
| Lavorazioni (fornitura + manodopera) | Unità | Costo medio € |
|---|---|---|
| MURATURE | ||
| Tinteggiatura pareti e soffitti | al mq | 8 |
| Demolizione pavimento in piastrelle (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 - 13 |
| Demolizione rivestimento in piastrelle (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 - 15 |
| Demolizione massetto porta-impianti 4 cm (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Realizzazione controsoffitto in cartongesso | al mq | 50 - 70 |
| Demolizione tramezzi in forati (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Demolizione muro portante (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mc | 220 |
| Demolizione controsoffitto in cartongesso (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 |
| Demolizione intonaci fino a trovare la muratura (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati | al mc | 65 |
| Posa pavimento in piastrelle | al mq | 15 - 40 |
| Posa rivestimento in piastrelle | al mq | 20 - 40 |
| Realizzazione di tramezzi (in foratini o cartongesso) | al mq | dai 50 ai 70 |
| Realizzazione bagno intero | al mq | 1.200 |
| Fornitura e posa porta interna | cadauna | dai 300 ai 1000 € |
| Fornitura e posa finestre | al mq | 400 - 600 € |
| Arredamento completo | al mq | 300 |
| Cerchiatura vano porta o finestra cadauna | cadauna | tra 2.500 e 6.000 |
| Demolizione solaio strutturale (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 25 |
| Realizzazione completa solaio in laterocemento (solo strutture) | al mq | 100 |
| Realizzazione di vespaio aerato (solo strutture) | al mq | 50 |
| Realizzazione di cappotto termico esterno in materiali plastici | al mq | da 70 a 120 € |
| IMPIANTI | ||
| Posa e fornitura caldaia a condensazione (entry level 24 kW) | cadauno | 1.500 - 2.000 |
| Impianto di riscaldamento a radiatori | mq | 70 |
| Impianto elettrico | al mq | 70 |
| Impianto gas per cottura e riscaldamento | a corpo | 1.000 - 1300 |
| Impianto di climatizzazione (condizionatore) per due stanze | a corpo | 1.800 - 2.500 |
| PROFESSIONISTA (prezzi solo per ristrutturazioni importanti) | ||
| Progettazione architettonica | % su tutti lavori | tra 3 e 4 |
| Progettazione strutturale | % sui lavori strutturali | variabile |
| Progettazione impiantistica | % sui lavori impiantistici | variabile |
| Direzione architettonica completa di coordinamento globale | % sui lavori | tra 3 e 6 |
| Sicurezza: Progettazione e coordinamento | % sui lavori soggetti a sicurezza | tra 3 e 5 |
| Direzione strutturale | % sui lavori strutturali | tra 3 e 6 |
C'è da puntualizzare che i lavori potrebbero anche essere svolti in economia: il proprietario di casa, o chi ne ha diritto (committente), in prima persona potrebbe realizzare i lavori edili. Trattandosi di lavori di modesta entità, non è prevista la sicurezza sui cantieri né la presentazione di tutti i documenti obbligatori che devono produrre le imprese.
Quali bonus sfruttare?
Anche per quest'anno, nel ristrutturare potresti sfruttare:
- bonus ristrutturazione: bene o male ci rientrano tutti gli interventi, dagli edili agli impiantistici. Occorre realizzare almeno un intervento rientrante nella manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici quali ad esempio gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi), a meno che non si intervenga su parti comuni;
- ecobonus / risparmio energetico: rientrano alcuni interventi che lo Stato ha ritenuto da incentivare. Ad esempio, il cappotto termico, la sostituzione della caldaia con la pompa di calore, la sostituzione degli infissi, l'installazione del solare termico (non del fotovoltaico che rientra solo nel bonus ristrutturazione), ecc.;
- bonus mobili e elettrodomestici;
- conto termico.
Mi occorre un permesso al comune?
Alcuni interventi, come le opere ricadenti in manutenzione ordinaria, potresti realizzarli in edilizia libera. In pratica, senza comunicare alcunchè al Comune. Mentre, per altre operazioni più "consistenti", penso possa interessarti l'articolo sulla guida alle pratiche edilizie necessarie, che variano dalla CILA, SCIA fino ad arrivare agli interventi più invasivi soggetti a Permesso di Costruire.
Prezzi a corpo o a misura
Come hai potuto notare, non tutti i prezzi possono essere forniti per unità di superficie, volume o metro lineare. Pensiamo alla fornitura della caldaia. Quindi, nel preventivo potresti trovare:
- Opere a corpo: il compenso per ogni opera è visto nella sua globalità. E' fisso e invariabile. Ad esempio, il prezzo per l'installazione di una porta 80 x 200 cm viene stabilito in 150 €. Se l'impresa monterà 4 porte, allora il compenso totale sarà di 600 €. Non si utilizzano prezzi parziali per la preparazione della superficie, l'installazione del telaio etc., ma si pone un prezzo omnicomprensivo. Si indica con l'unità di misura "cadauno".
- Opere a misura: il compenso della ditta per la lavorazione è funzione delle quantità effettivamente realizzate (metro quadrato, metro cubo, metro lineare) e sulla base dell’elenco dei prezzi unitari sottoscritto in sede di contratto d’appalto. Ad esempio, il costo per la realizzazione di un muro è 40 € al metro quadro. A fine lavori si misureranno i reali mq costruiti dalla ditta e si moltiplicheranno per 40 €.
A proposito di opere a misura. Sai come si calcolano i metri quadri di casa, vero?
Attrezzati di calcolatrice, regolo, libro di geometria, cugina ragioniera e partiamo:
Calcolo delle superfici degli ambienti (non odiarmi)
Purtroppo, per stimare il costo della tua ristrutturazione sulla base dei prezzi unitari dovrai calcolare le superfici su cui vuoi intervenire. Sicuramente avrai nel cassetto la planimetria catastale della tua casa e un righello. Ti ricordo che la planimetria catastale è in scala 1:200, ciò significa che un centimetro sulla carta misurato con il righello corrisponde a due metri nella realtà. Stanza per stanza, calcola la superficie in metri quadri. Se non avessi a disposizione una piantina, dovresti prendere il metro a nastro che ti è parso di aver intravisto in fondo al cassetto. Eccoti un esempio:

Una volta fatto ciò, grazie alla tabella in alto, potrai calcolare il costo di ogni lavorazione moltiplicando i prezzi unitari al mq per la superficie delle stanze.
Ora dovresti sapere di quanti soldi necessiti per procedere alla ristrutturazione. Spero non ti sia dovuto privare della cucina con penisola o della stanza cinema.
Consiglio fondamentale: come pagare i lavori di ristrutturazione.
Passiamo allo step successivo: la richiesta dei preventivi. Esatto, preventivi, nel senso che conviene sempre interfacciarsi con più imprese per evitare fregature. L'impresa potrebbe inviarti un preventivo oneroso oppure troppo basso, per il quale ci saranno sicuramente dei costi "imprevisti".
Volevo sottolineare un aspetto fondamentale nella scelta del preventivo: le modalità di pagamento. Di solito, i pagamenti alle imprese vengono riconosciuti sotto forma di percentuale di avanzamento fisico di ogni corpo d’opera (stati di avanzamento, da definire nel capitolato, vedi in seguito). Ad esempio, pensiamo ad una ristrutturazione di 100.000 €. La ditta potrebbe chiedervi il 20% del costo totale dell'intervento in anticipo, il 10 % alla fine delle demolizioni, il 30% una volta installati gli impianti, il 20% alla fine di tutti i lavori e il restante a 60 giorni del termine delle lavorazioni.
Importante, ti consiglio di non pagare tutto a fine lavori, ma di lasciare fuori un 10 / 20% da versare dopo 1 o 2 mesi. Questo nel caso che dovessero emergere eventuali difetti, che potrebbero essere oggetto di contestazione. Recuperarli sarebbe davvero difficile.

Per scongiurare e ridurre al massimo gli imprevisti e le contestazioni con l'impresa consiglio, più che di un preventivo, di far realizzare un computo metrico e un capitolato dal tecnico. Consiglio questi documenti anche per piccoli interventi.
Cosa sono il computo metrico e il capitolato?
Adesso, vorrei spiegarti l'importanza di questi due documenti fondamentali, senza i quali, non dormiresti sonni tranquilli.
Prima di tutto, fai predisporre un Computo metrico e cioè, un documento che consente di stimare il costo per l’esecuzione di lavori edili. Costituito dalle descrizioni degli interventi, dalle quantità e dai prezzi unitari. Moltiplicando le quantità per i prezzi unitari otterremo i totali parziali, che a loro volta, verranno sommati per dare il costo totale della ristrutturazione. Questo documento viene preparato dal professionista che lo consegnerà alle imprese contattate, le quali prezzeranno le varie voci e calcoleranno il totale della spesa.

Allegaci un capitolato e contratto d'appalto: un documento che regola i rapporti fra chi ristruttura (committente) e l'impresa esecutrice dei lavori, fissando le condizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per ottenere una esecuzione dei lavori perfetta. Sono le regole per evitare "incomprensioni". Ti lascio il link al modello di contratto d'appalto che faccio firmare alle imprese dei miei cantieri. Puoi anche scaricare il modello in word così che tu possa modificarlo. E' un po' più corposo rispetto agli altri, ma preferisco puntualizzare tutto.
Un ulteriore consiglio è quello di richiedere alle imprese contattate il fatturato e le opere realizzate nell'anno precedente. In genere, un'impresa che fattura molto, oltre ad essere più robusta dal punto di vista economico (minor probabilità di fallire), possiede capacità (più operai che magari possono dedicarsi a settori specifici) e organizzazione superiori rispetto alla piccola ditta. Se per una commessa viene stimato un costo di centinaia di migliaia di euro, non ti consiglio di chiamare un artigiano edile unico, in quanto certamente dovrà sub-appaltare e quindi non potrà garantire circa il risultato finale. Mentre, le lavorazioni più contenute, in genere, non interessano alle grandi imprese.
Ovviamente, tali principi non sempre rispettano la realtà, ma in linea di principio, io seguo questo schema mentale. Inoltre, conviene controllare se recentemente l'impresa ha realizzato lavori simili a quelli commissionati.
Sembrerebbe che io voglia demonizzare le imprese, ma non è così. Semplicemente ho cercato di illustrare quelli che sono i potenziali punti critici del rapporto impresa/committente. Come in ogni settore, ci sono moltissimi professionisti onesti e piccole percentuali di furbetti.
A proposito di costi, visto che il tempo è denaro, ti consiglio la lettura dell'articolo sui tempi di una ristrutturazione.
Mi scuso se mi sono dilungato ma le cose da dire sono tante.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Legge 10 - cos'è, obbligo e costi relazione energetica 2026
La relazione energetica, detta ex Legge 10 del 1991, è un elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione (caldaia, pompa di calore etc.). In questo articolo vedremo quando è obbligatoria, le deroghe e i costi.

La relazione ex Legge 10 è un documento obbligatorio (art. 8 D.Lgs. 192/2005) che verifica il rispetto dei requisiti energetici degli edifici. Serve prima dell’inizio lavori in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti e interventi sugli impianti.
Nella guida risponderò alle seguenti domande: cos'è la legge 10, quando è obbligatoria, esistono delle deroghe e qual è il costo della pratica.
Indice
1 Che cos'è la Relazione Energetica, ex-legge 10?
2 Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10?
- Ristrutturazioni importanti di primo livello
Partiamo con il capire di cosa si tratta:
Che cos'è la Relazione Energetica, ex legge 10?
Tramite la relazione energetica - ex-legge 10, il professionista dichiara che l'intervento posto in essere sarà conforme alle normative riguardanti il risparmio energetico. Si tratta di un progetto, quindi da presentare prima dell'inizio lavori.
Ad esempio, che l'isolante del cappotto termico sarà abbastanza spesso o che il nuovo impianto di riscaldamento sarà sufficientemente efficiente.
Il documento, previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., è comunemente conosciuto con il nome di “ex Legge 10”, in quanto introdotto dalla Legge 10 del 1991.
Altre norme che caratterizzano la legge 10 sono:
- DM Requisiti Minimi 26/06/2015;
- DM 28/10/2025.

Contenuti della legge 10
All'interno della legge 10 vengono definiti:
- i dati tecnici, le tipologie e i dettagli costruttivi dell’edificio (stratigrafia del tetto, delle pareti, delle fondazioni, degli infissi ecc.);
- le caratteristiche degli impianti (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria ACS ecc.);
- le prescrizioni da rispettare in materia di contenimento del consumo energetico in fase di costruzione (spessori minimi degli isolanti, correzione ponti termici, rendimenti minimi degli impianti, fonti rinnovabili ecc.).
Chi può redigere la Relazione ex legge 10?
Possono redigere la relazione energetica gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti edili iscritti agli albi professionali e abilitati a realizzare tali calcoli.
Ma quando dovrai contattare un professionista per far redigere la legge 10?
Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10?
La relazione tecnica energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono la costruzione o l'intervento sul sistema involucro-impianto (isolamento o impianti).

Quindi, la legge 10 è obbligatoria in caso di:
- nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti;
- installazione o ristrutturazione dell'impianto termico;
- isolamento termico di ambienti climatizzati;
- sostituzione del generatore di calore con potenza maggiore uguale di 50 kW o cambio di combustibile / tipologia. Ad esempio, qualora sostituissi una caldaia con una pompa di calore.
| Intervento | Obbligo Legge 10 |
| Nuova costruzione o ampliamenti maggiori 15% | Sì |
| Demolizione e ricostruzione | Sì |
| Isolamento ambienti riscaldati | Sì |
| Sostituzione caldaia < 50 kW (stesso combustibile) | No |
| Sostituzione combustibile generatore | Sì |
| Manutenzione ordinaria impianto | No |
La legge 10 serve in caso di CILA, SCIA o edilizia libera?
La legge 10 deve essere depositata a prescindere dal titolo abilitativo comunale. Potrebbe essere necessario il deposito della legge 10 in caso di edilizia libera e, di contro, non obbligatori in caso di SCIA o Permesso di Costruire.
Cosa occorre verificare?
Per semplificare, nel momento in cui interverrai su strutture che incidono sui consumi della tua casa, dovrai far redigere la "legge 10". Ovviamente, più strutture coinvolgerai, più saranno restrittive le prescrizioni da verificare. Ad esempio, se intervenissi sul solo impianto di riscaldamento dovrai verificare meno elementi che nel caso in cui tu costruisca un intero edificio. Inoltre, la verifica riguarderà il solo l'impianto e non interesserà le pareti e l'involucro della tua casa.
La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi.
Vediamo i 4 livelli di verifiche previste dalla normativa e che ci obbligano al deposito della "legge 10":
1 livello di verifiche: nuove costruzioni
In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 28/10/2025) ricadono:
-
-
- edifici di nuova costruzione;
- edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (sia che venga presentato il Permesso di Costruire sia che si utilizzi la SCIA alternativa al Permesso o la SCIA ordinaria);
- ampliamenti volumetrici (climatizzati) superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi. E' indifferente se la nuova zona viene climatizzata tramite l'estensione dell'impianto esistente oppure tramite un nuovo impianto;
-
Inoltre, sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici:
-
-
- il recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati;
- il cambio di destinazione d’uso, ad esempio avvenuto tramite il recupero sottotetti, depositi, magazzini, se dotati di nuovi impianti tecnici;
-

L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare.
Le verifiche e i requisiti, a meno che vengano eseguiti dei meri ampliamenti, dovranno essere rispettate sull'intero edificio!
Mentre, nel caso in cui l’ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Se le zone ampliate fossero servite mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
E' inutile sottolinearti che, se l'intervento ricadrà in queste casistiche, le verifiche da realizzare saranno maggiori e più stringenti.
2 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di primo livello
Ricadiamo in questa casistica (all. 1 art. 1.4.1 DM 28/10/2025) quando si prevede contemporaneamente:
-
-
- un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Mi preme sottolineare che la ristrutturazione dell'impianto deve riguardare l'intero edificio. Quindi, qualora in un condominio venisse ristrutturato l'impianto relativo ad un unico appartamento, l'opera non ricadrebbe in ristrutturazione dell'impianto dell'intero edificio.
-

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate sull'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati!
Concetto di superficie disperdente
Per comprendere al meglio le casistiche seguenti, occorre definire il concetto di superficie disperdente complessiva dell'edificio: "superficie lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti (vespaio), i tetti e le coperture. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono."
Ma facciamo un esempio: pensiamo ad un condominio di 7 piani. L'intervento previsto consta del rifacimento e quindi dell'isolamento del solo vespaio al piano terra. Per superficie disperdente complessiva dell'edificio si intende la somma della superficie del vespaio, delle facciate dell'intero condominio e della copertura. La superficie del vespaio rispetto all'intera superficie disperdente rappresenterà una percentuale del totale. A seconda di questa percentuale, dovremmo rispettare prescrizioni più o meno stringenti. Maggiore sarà la superficie interessata dall'intervento, maggiori saranno gli oneri normativi.
3 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello
Passiamo agli interventi più leggeri. Per ricadere nel secondo livello, l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Quindi non devono avvenire contemporaneamente gli interventi su impianto e involucro come nel caso del primo livello.
Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi! Ad esempio, se realizzi il cappotto solo sulla parete nord e ovest, dovrai verificare solo queste murature. Occorre rispettare i limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.
4- Riqualificazioni energetiche
Ti premetto che, la maggior parte degli interventi ricadono nella riqualificazione energetica definita nell'all. 1 art. 1.4.2 del DM 28/10/2025. Rientrano in questa casistica:
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- gli interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o
- consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore).
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Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati!
Quali indici occorre verificare?
Esistono delle deroghe alla stesura della legge 10?
Esistono delle deroghe al deposito della legge 10, indicate nell'all. 1 art. 1.4.3 del DM 28/10/2025 "requisiti minimi". Difatti, alcuni interventi non richiedono il deposito della relazione energetica.
Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione). Ad esempio, non occorre in caso di passaggio da caldaia standard a condensazione.
Non occorre la legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kW, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili etc.).
Inoltre, la legge 10 non è obbligatoria su tutti gli immobili.
Casistica: rifacimento impianto di riscaldamento
Una richiesta frequente chiarimento riguarda il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Ma se sostituissi la sola caldaia, dovresti presentare la legge 10? E se sostituissi solo i termosifoni? La risposta passa per la definizione di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, per cui è obbligatorio il deposito della Legge 10.
Si ricade in ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento qualora si modifichi in maniera sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Gli elementi dell'impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, stufa), i tubi (o i canali) di distribuzione e i terminali (radiatori, fancoil, split, pannelli radianti etc.). Secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di un impianto occorre realizzare delle modifiche sostanziali e quindi:
- sostituire contemporaneamente tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituire in maniera combinata la tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Casistica: frazionamento o accorpamento
Questa regola vale anche nel caso di accorpamento o frazionamento immobiliare. Se separi l'impianto, interverrai indubbiamente sulla distribuzione. In una delle due unità dovrai per forza inserire un nuovo generatore. A quel punto è necessaria la legge 10. Se nella seconda unità, lasci il vecchio generatore, a mio parere, non è necessaria. Se sostituisci il generatore anche nella seconda unità, occorrono due relazioni.
Casistica: cambio di destinazione d'uso
Mentre, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, qualora avvenga senza interventi che ricadono nelle casistiche 1,2,3 e 4, non vi sono requisiti da rispettare e ,quindi, non occorre il deposito della legge 10. Mentre, qualora siano previsti interventi, si applicano i requisiti in base alla tipologia in cui si ricade. Ovviamente, il cambio di destinazione d'uso senza opere non necessita della relazione energetica. Se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a un'unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento (FAQ del Mise del 1 agosto 2016).
Casistica: pompa di calore o condizionatore
Nel caso di installazione di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore, la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 kW (art.8 Dlgs 192/05 e FAQ 2.56).
In pratica, se installassi 4 condizionatori da 4 kW, per un totale di 16 kW, allora dovresti depositare la relazione. Clicca qui per approfondire.
Isolamento interno o in intercapedine
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano:
- l’isolamento termico dall’interno,
- o l’isolamento termico in intercapedine,
indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B del DM 28/10/2025, devono essere verificati incrementandoli del 30%;
Impianto a pavimento e deroga sulle altezze
Su edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di:
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-
-
- impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto,
- o di intervento di isolamento dall’interno,
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è possibile derogare alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 28/10/2025). Eccezioni sui comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare.
Quando deve essere consegnata la relazione ex-legge 10?
Secondo l'art. 8 del Dlgs 192 del 2005, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Documentazione da conservare e fine lavori
Occorre conservarne una copia in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni ed esibirla in caso di ispezione. Dopodiché, ti consiglio di conservarne una copia cartacea e una digitale.
Al termine dei lavori, il direttore lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all'interno della relazione.
Qual è il costo della Relazione ex-legge 10?
Il prezzo medio di una relazione ex legge 10 varia in base a molti aspetti:
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- tipologia di intervento;
- complessità dell'opera;
- tipologia di immobile;
- tempi di consegna;
- distanza tra il cantiere e l'ufficio tecnico.
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Non è semplice fornirti un prezzo. Bensì, potrei segnalarti un range. In genere, il professionista richiede un minimo di 700 € per il deposito della relazione relativa ad una ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento di un appartamento. La parcella potrebbe raggiungere i 3.000 €, ad esempio, per la pratica relativa ad una villetta di nuova costruzione. Naturalmente, al tecnico dovrà essere fornita la planimetria in formato editabile DWG, altrimenti sarà necessario aggiungere alla parcella il costo del rilievo e della restituzione digitale. Esclusa iva e contributo pensionistico del professionista.
Questo per quanto riguarda il residenziale unifamiliare. Il condominio, l'edificio industriale o artigianale comportano un maggiore sforzo e costi davvero variabili.
Il comune potrebbe richiederti anche il pagamento dei diritti per il protocollo della relazione. L'entità dipende dall'Amministrazione locale. Si tratta al più di 50 €.
E' inoltre obbligatorio l'aggiornamento dell'attestato APE nel caso di atto di compravendita o di affitto dell'immobile, oppure di redazione del certificato di agibilità, oggi chiamato segnalazione certificata di agibilità.
Bonus e mancato deposito legge 10
Mettiamo il caso che avessi realizzato delle opere dimenticandoti di depositare relazione energetica al Comune. Opere agevolabili, ad esempio, tramite ecobonus, conto termico o bonus ristrutturazione.
Purtroppo tale dimenticanza, comporterebbe delle difformità, e sarebbe motivo di perdita del beneficio, oltre che di sanzione. Difatti, secondo l'art. 49 del TU sull'edilizia: "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici."
FAQ domande frequenti
Qual è la differenza tra APE e Legge 10
Con la legge 10 bisogna verificare il rispetto dei requisiti di legge. Mentre con l'APE si attesta in quale classe energetica ricade l'immobile.
La legge 10, essendo un progetto, si presenta a inizio lavori, l'APE, essendo un'attestazione, a fine lavori.
La Legge 10 serve in edilizia libera?
il deposito dela legge 10 non dipende dal titolo edilizio richiesto (o non richiesto), ma dalla tipologia di intervento realizzato.
Si può depositare dopo l'inizio o la fine lavori?
Trattandosi di un progetto, occorre depositarlo prima o contestualmente all'inizio dei lavori. Viceversa, se non fosse stato presentato prima della fine lavori sarebbe necessaria una sanatoria.
Si può depositare dopo i lavori?
Trattandosi di un progetto, occorre depositarlo prima o contestualmente all'inzio dei lavori. Viceverse, dopo la fine lavori sarà necessaria una sanatoria.
La legge 10 è necessaria per sostituire la caldaia?
Solo se si ristruttura l'impianto o se si modifica il combustibile
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Bonus Ristrutturazioni 50 % e 36% 2026: guida e novità
Guida completa e aggiornata sulla ristrutturazione dell'Agenzia delle Entrate (detrazione fiscale 50% e 36%). Quali sono i lavori per cui spettano le agevolazioni? Qual è l'importo massimo detraibile e quale IVA applicare. Bonifico parlante e gli altri adempimenti richiesti.
Orientarsi tra detrazioni fiscali, percentuali variabili e adempimenti non è sempre semplice.
Il bonus ristrutturazioni resta uno degli strumenti più utilizzati per intervenire sugli immobili, ma negli ultimi anni ha subito modifiche importanti, soprattutto per quanto riguarda le aliquote.
In questa guida aggiornata vedremo in modo chiaro e operativo quando spetta il 50% e quando il 36%, quali lavori rientrano nelle agevolazioni, quali sono i limiti di spesa e quali adempimenti è necessario rispettare per non perdere il beneficio fiscale.
Ma vediamo il tutto in dettaglio:
Indice
- In cosa consiste il bonus ristrutturazioni?
- Interventi per cui spetta il bonus ristrutturazione?
- Chi può usufruire delle detrazioni?
- Quali spese sono detraibili?
- Come pagare? bonifico parlante
- Cosa far mettere in fattura?
- Cumulabilità con altri bonus
- Interventi che non richiedono permessi, come comportarsi?
In cosa consiste il bonus ristrutturazioni?
Vediamo in cosa consistono le detrazioni fiscali bonus ristrutturazioni (art. 16 - bis DPR 917/86).
Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Oggi, l'Agenzia delle Entrate restituisce il 50 % (in alcuni casi il 36%) in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia, non ti verserà sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.
Percentuale di spesa detraibile
Come ti accennavo, l'aliquota della detrazione non è sempre del 50%. Bensì, secondo la legge di bilancio la percentuale detraibile dipende:
- dall'anno in cui vengono liquidati i lavori (principio di cassa per i privati);
- dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale (dimora abituale e luogo di residenza anagrafica). Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- dal fatto o meno che il contribuente sia titolare, al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di proprietà (o nuda proprietà o proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
Di seguito una tabella da cui puoi desumere quale percentuale di spesa ti spetta:
| Anno | Abitazione principale (proprietari e titolari di diritti reali) | Altri immobili (o altri soggetti) | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 e 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| Dal 2028 al 2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
| Dal 2034 | 36% | 36% | 48.000 € |

La maggiore detrazione al 50% spetta anche a condizione che lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori?
Esempi pratici di percentuale detraibile
E' chiaro che i proprietari per interventi realizzati sulle abitazioni principali possono ottenere una detrazione maggiorata del 50%. Negli altri casi? Vediamo alcuni esempi:
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte del familiare convivente del proprietario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un locatario o comodatario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un usufruttuario o nudo proprietario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un soggetto che diventa proprietario dopo l'inizio lavori.
| Caso pratico | Aliquota bonus |
|---|---|
| Proprietario che ristruttura abitazione principale | 50% |
| Usufruttuario su abitazione principale | 50% |
| Nudo proprietario su abitazione principale | 50% |
| Familiare convivente che paga i lavori | 36% |
| Comodatario o locatario | 36% |
| Abitazione non principale del proprietario | 36% |
| Immobile acquistato dopo l'inizio lavori | No |
Vediamo ora gli interventi che ricadono nelle agevolazioni:
Per quali interventi spetta il bonus?
Si può sfruttare il bonus ristrutturazione su qualsiasi opera realizzata ricada in almeno una delle categorie seguenti:
- manutenzione ordinaria (lettera a articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio: la tinteggiatura, la sostituzione della pavimentazione e/o della ringhiera, il trattamento del parquet, la sostituzione dei sanitari, delle finestre etc. Sugli appartamenti o sulle parti esclusive, gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se viene eseguito contestualmente un intervento di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
- manutenzione straordinaria (lettera b articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio il frazionamento delle unità immobiliari, le cerchiature, il rifacimento dei solai ecc.;
- restauro e risanamento conservativo (lettera c articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio, il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ecc.;
- ristrutturazione edilizia (lettera d articolo 3 del Dpr n. 380/2001) ad esempio le demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso ecc.;
- ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento;
- eliminazione barriere architettoniche;
- installazione di montacarichi e ascensori nei condomini;
- opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (anche detto bonus sicurezza);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti strutturali dell’edificio);
- interventi di bonifica dell’amianto e opere finalizzate ad evitare infortuni domestici;
- interventi di messa a norma degli impianti tecnologici (gas, elettrico ecc.) degli edifici;
- opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie);
- sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per questi interventi la detrazione spetta sempre nella misura del 50% (art. 16-bis, comma 3.bis del Tuir)
Esclusioni: interventi di nuova costruzione e caldaie a combustibili fossili
Sono esclusi dal bonus (sia su parti comuni che su porzioni esclusive) gli interventi effettuati su:
- immobili di nuova costruzione o opere rientranti in tale intervento (ad esempio, la realizzazione di nuove piscine interrate);
- dal 2025, gli interventi di sostituzione o nuova installazione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a metano o gpl).
Quali interventi permettono l'accesso su parti comuni a più unità o condominiali?
E' possibile accedere al bonus casa sulle parti comuni a più unità immobiliari (condominiali o meno) per qualsiasi tipologia di intervento!
Difatti, la detrazione fiscale viene concessa per interventi in manutenzione ordinaria, eseguiti singolarmente, sono detraibili solo quando le opere riguardano parti comuni (anche condominiali).
La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale;

Quali interventi permettono l'accesso sulle parti ad uso esclusivo (appartamenti o villette)?
E' possibile accedere al bonus casa per interventi su parti ad uso esclusivo, come gli appartamenti, realizzando almeno un'opera di manutenzione straordinaria o superiore (chiamiamola "trainante").

Le opere di manutenzione ordinaria rientrano nel bonus ristrutturazione solo se realizzate contemporaneamente ad un'opera di manutenzione straordinaria o superiore. Difatti, secondo la Circolare 13/E/2019, “gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.
Semplificando, la manutenzione ordinaria rientra tra le opere agevolate sulle unità immobiliari ad uso esclusivo (appartamenti o ville unifamiliari), se l'intervento si configura come manutenzione straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.
Elenco interventi trainanti per accesso al bonus su appartamenti e villette esclusive
Elenchiamo ora agli interventi che riguardano le parti esclusive e private. Per essere detratti gli interventi devono ricadere in manutenzione straordinaria (o superiori) oppure devono prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche (opere per disabili).
Vediamo alcuni esempi:
| Interventi | Modalità |
|---|---|
| Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari | Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne |
| Allargamento porte | Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio |
| Allargamento porte e finestre esterne | Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura |
| Allarme finestre esterne | Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni |
| Ampliamento con formazione di volumi tecnici | Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne |
| Apertura interna | Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno |
| Ascensore | Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 |
| Balconi | Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione |
| Barriere architettoniche | Eliminazione |
| Box auto | Nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) |
| Cablatura degli edifici | Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi. Installazione di macchinari esterni |
| Cancelli esterni | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti |
| Cantine | Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati. Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre |
| Centrale idrica | Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne. Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne. Con modifiche distributive interne. Con modifiche esterne nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Citofoni, videocitofoni e telecamere | Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti |
| Contenimento dell'inquinamento acustico | Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Cornicioni | Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Davanzali finestre e balconi | Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) |
| Facciata | Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) |
| Finestra | Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti. Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi |
| Fognatura | Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti. Nuova costruzione (detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) |
| Gradini scale | Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti |
| Grondaie | Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento autonomo | Nuovo impianto, senza opere edilizie. Nuovo impianto con opere edilizie esterne. Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell'impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente |
| Inferriata fissa | Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente. Nuova installazione con o senza opere esterne |
| Infissi esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata) |
| Interruttore differenziale | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori |
| Lastrico solare | Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente. Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori |
| Lucernari | Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti |
| Mansarda | Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso |
| Marciapiede | Nuova realizzazione su suolo privato |
| Messa a norma degli edifici | Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1, L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) |
| Montacarichi | Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente |
| Muri esterni di contenimento | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori |
| Muri interni | Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Parapetti e balconi | Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) |
| Parete interna | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Pavimentazione esterna | Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali |
| Pensilina protezione autovetture | Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Persiana | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi |
| Pianerottolo | Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti |
| Piscina | Rifacimento modificando caratteri preesistenti |
| Porta blindata esterna | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi |
| Porta blindata interna | Nuova installazione |
| Porta-finestra | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi. Trasformazione da finestra a porta finestra |
| Porte esterne | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa |
| Recinzioni | Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse |
| Ricostruzione | Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente |
| Risparmio energetico | Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Sanitari | Sostituzione di impianti (detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori). Realizzazione di servizio igienico interno |
| Saracinesca | Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni |
| Scala esterna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri diversi dai preesistenti |
| Scala interna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente |
| Serramenti esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti |
| Sicurezza statica | Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti. Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote. Adeguamento dell'altezza dei solai |
| Soppalco | Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione |
| Sottotetto | Riparazione modificando la posizione preesistente. Modifiche interne ed esterne senza modificarne la destinazione d'uso. Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto (detraibile, purché già compreso nel volume) |
| Strada asfaltata privata | Per accesso alla proprietà |
| Tegole | Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti |
| Terrazzi | Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) |
| Tetto | Sostituzione dell'intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento modificando materiali e/o colori |
| Travi (tetto) | Sostituzioni con modifiche. Sostituzione totale per formazione nuovo tetto |
| Veranda | Innovazioni rispetto alla situazione precedente. Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone. Trasformazione di balcone in veranda |
| Vespaio | Rifacimento |
| Cambio di destinazione d'uso | Da qualsiasi categoria |
| Zoccolo esterno facciata | Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi |
Rientrano anche:
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici (bagni e wc);
- apertura, chiusura, spostamento o allargamento di porte e infissi, comprese le cerchiature su muri portanti;
- installazione di pannelli fotovoltaici;
- frazionamento di interi appartamenti o di qualche stanza;
- cappotto termico;
- interventi di demolizione e ricostruzione rientranti in ristrutturazione edilizia.
Opere volte al risparmio energetico che permettono l'accesso al bonus casa
Elenchiamo ora agli interventi volti al risparmio energetico che permettono l'accesso al bonus casa e che richiedono la comunicazione all'ENEA:
| Componenti e tecnologie | Intervento |
|---|---|
| Strutture edilizie |
|
| Infissi |
|
| Impianti tecnologici |
|
Quali immobili interessa il bonus?
Il bonus casa può essere richiesto per interventi su tutte le unità residenziali. Quindi, abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
Quindi le categorie catastali che possono beneficiare dell'incentivo sono: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
Rientrano gli immobili a destinazione non residenziale: ad esempio: negozi C1, laboratori C3, capannoni D7, uffici A10?
Come comportarsi con gli immobili a destinazione promiscua: ad esempio abitazioni utilizzate in parte come ufficio
Rientrano anche gli interventi sulle pertinenze?
Nel caso di condomini costituiti da abitazioni ma anche altre unità non residenziali, si ha diritto al bonus?
Qual è l'importo massimo detraibile?
L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 € (IVA inclusa), sia che i lavori riguardino abitazioni principali che seconde case.
Per cui l’ammontare massimo della detrazione:
- nel caso di aliquota al 50%, è di 48.000 € in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all'anno);
- nel caso di aliquota al 36%, è pari a 34.560 € in 10 anni.

Riprendendo l'esempio precedente (caso aliquota al 50%), in cui avevamo speso 10.000 € per la ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate ti scalerà dalle tasse 500 € ogni anno per 10 anni fino a raggiungere i 5.000 € (50% di 10.000 €).
Inoltre, è stato imposto, per i redditi alti (sopra i 75.000 €), un limite totale alle detrazioni in base al numero di figli.
Nei 96.000 € è comprensiva di iva?
Nei 96.000 € di spesa massima detraibile occorre considerare anche l'IVA, anch'essa detrabile. Ad esempio, qualora spendessi 90000 + iva al 10%, quindi 100.000 €, potresti detrarre solo 96.000 €.
Cosa accade se ho una capienza bassa e pago poche tasse?
La pertinenza di un appartamento aumenta il massimale?
Massimale per interventi su parti comuni o su edifici con più subalterni
Per quanto riguarda il bonus casa è possibile detrarre fino a 96.000 € di spesa per ogni unità immobiliare.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari (quindi anche parti comuni di unità del medesimo proprietario).
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
-
-
- Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
-
Le detrazioni per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali spettano a ciascun condomino in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà o secondo diversi criteri applicabile in base agli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
La pertinenza in un condominio aumenta il massimale?
Se fraziono un appartamento in due unità, il massimale raddoppia? Viceversa, se fondo due unità?
Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Ovviamente, anche se fossi residente all'estero ma non pagassi l'Irpef in Italia, la detrazione non avrebbe senso.
L’agevolazione spetta ai:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detentori: locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). La convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile;
- convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Inoltre può aderire anche il promissario acquirente, realizzando gli interventi a suo carico e a seguito di compromesso registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. La detrazione al futuro acquirente spetta anche nel caso in cui non si perfezioni l’acquisto.
Quali spese sono detraibili?
Rientrano nel bonus:
- le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori (fornitura e posa in opera);
- spese per l’acquisto dei materiali;
- prestazioni professionali (perizie e sopralluoghi, produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori da parte di architetti, geometri, ingegneri, periti etc.);
- l’imposta sul valore aggiunto IVA;
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori e gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

E' possibile detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili ?
Posso detrarre materiali acquistati da me stesso?
Posso affidare gli interventi a più imprese?
Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione?
Prima ancora di parlare di percentuali e importi detraibili, c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato ma che, in realtà, è decisivo: gli adempimenti. Trascurare anche solo uno di questi elementi può compromettere, in tutto o in parte, il diritto alla detrazione. Vediamo quindi, in modo chiaro e operativo, quali sono gli adempimenti richiesti:
- Per poter richiedere la detrazione per ristrutturazione, per alcune opere, occorre presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.
- Oltre alla comunicazione in comune, in alcuni casi potrebbe essere richiesta la notifica preliminare all'ASL (ad esempio in caso di presenza anche non contemporanea di due imprese - non autonomi - sul cantiere).
- Per cantieri privati il cui importo edile supera i 70000 € è necessario il durc di congruità.
- Per alcune opere ricadenti nel bonus ristrutturazione e nel bonus mobili, è necessario l’invio di una comunicazione all’Enea. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, in modalità telematica (sito Enea). Ho approfondito la questione in questo articolo.
- Per le agevolazioni è necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario, da richiedere esplicitamente alla propria banca (vedi paragrafo successivo).
- La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Semplificando:
- accertati, con il supporto del tuo professionista di fiducia, se devi ottenere o meno una pratica comunale, una notifica ASL, un durc di congruità e/o una comunicazione enea;
- paga tutto mediante bonifico parlante;
- consegna il tutto al commercialista prima della dichiarazione dei redditi;
Saltando uno di questi passaggi potresti perdere la detrazione o parte di essa!
Come pagare? Bonifico parlante
Quando ti appresterai a pagare l'idraulico, il muratore, l'elettricista, caldaista, ingegnere, architetto o geometra non pagare in contanti!
Occorre pagare il tutto tramite bonifico indicando precise causali. Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio.
Causale bonifico bonus ristrutturazione

Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Cosa far mettere in fattura?
Ho voluto realizzare questo paragrafo in quanto la corretta descrizione della fattura è essenziale per non aver contestazioni dall'Agenzia delle Entrate, anche se non ci sono obblighi specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Gli elementi da segnalare sono:
- tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione);
- descrizione intervento;
- localizzazione dell'immobile (indirizzo ed estremi catastali);
- eventuale numero di protocollo della pratica edilizia (se presente).
Vediamo un esempio:
Descrizione
"Opere di manutenzione straordinaria eseguite presso l'immobile sito in via Roma 14 Firenze distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo di cui alla CILA n°XXX del 202X."
Mentre l'architetto, il geometra o l'ingegnere potrebbero scrivere:
Descrizione
"Progettazione architettonica e direzione lavori. Cantiere sito in via Roma 14 Firenze distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo di cui alla CILA n°XXX del 202X."
Posso pagare prima dell'inizio dei lavori? E dopo la fine dei lavori?
Posso pagare con carta di credito, bancomat, assegni, contanti o bonifico ordinario?
Se pago in anni differenti, che aliquota si applica?
Altro argomento da chiarire è l'IVA a cui vengono assoggettati i materiali e le prestazioni in una ristrutturazione:
Quale IVA si applica in caso di ristrutturazione?
L'Agenzia delle entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare uso residenziale, ha ridotto l'iva da pagare su beni e servizi.
In particolare, si pagherà con:
- IVA al 4%:
-
- tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe);
- IVA 22%:
-
- gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
- acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
- IVA 10%:
-
- prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Quindi, l'aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all'interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l'impresa. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l'IVA al 22% e poi applicherà al committente l'IVA al 10% (andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dello Stato);
L'iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria. Chiedi al tuo progettista!
| Aliquota IVA | Quando si applica |
|---|---|
| 4% | Barriere architettoniche |
| 10% | Manodopera e beni forniti nell'appalto per manutenzione ordinaria/straordinaria |
| 10% | Acquisto diretto di beni finiti solo per restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia |
| 22% | Prestazioni professionali |
| 22% | Materiali acquistati direttamente in manutenzione ordinaria/straordinaria |
Quale IVA si applica in caso di ristrutturazione sui beni significativi?
Discorso a parte, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni (finestre e portefinestre) ed interni (porte e portoni);
- caldaie (a condensazione e non; a metano, GPL o pellet);
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;

In questo caso, il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Vediamo un esempio: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Quali documenti conservare
Nel caso volessi ottenere il bonus ristrutturazione, non dovrai protocollare o inviare la documentazione a nessuno (a meno della comunicazione ENEA nei casi richiesti), ma solo esibirla in caso di controlli. I documenti da conservare sono:
- le fatture o le ricevute del bonifico parlante;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, CILA, SCIA, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- comunicazione preventiva all’Asl competente.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione, oltre alla delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
Cumulabilità con altri bonus
IMPORTANTE: non è possibile richiedere due detrazioni differenti sulla stessa opera di fornitura e/o posa.
Il bonus casa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio ecobonus o conto termico). Sono cumulabili i massimali ma realizzati su lavorazioni diverse!
Ad esempio, gli infissi possono essere detratti o come bonus ristrutturazione o come ecobonus o incentivati tramite conto termico. Se scegliessi di portare in detrazione gli infissi tramite ecobonus, potresti sfruttare gli altri 96.000 € di bonus casa per altre lavorazioni anche contemporanee.
Ti consiglio di sfruttare l'ecobonus solo in alcuni casi, tra cui lo sforamento dei 96.000 € di massimale del bonus casa.
Difatti, se dovessi sforare i 96.000 €, potresti considerare massimali di spesa per il risparmio energetico che variano in base alla tipologia di intervento. L’ammontare massimo della detrazione parte dai 30.000 € per gli impianti termici fino ai 60.000 per il cappotto, gli impianti solari e la sostituzione degli infissi. Addirittura, raggiunge i 100.000 euro nel caso di interventi più consistenti sull'intero immobile.
Sismabonus e bonus casa sono cumulabili?
La Circolare n. 17/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora sul medesimo immobile vengano eseguiti sia interventi antisismici sia interventi di recupero del patrimonio edilizio, il limite massimo di spesa agevolabile resta unico e pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Ciò in quanto gli interventi antisismici, pur beneficiando di una specifica aliquota di detrazione, non costituiscono una categoria autonoma ai fini del plafond di spesa, ma rientrano nell’ambito degli interventi agevolati sul medesimo immobile. Di conseguenza, non è possibile cumulare distinti limiti di spesa per le diverse tipologie di intervento.
Questo a meno che gli interventi antisismici vengano eseguiti su parti comuni di un edificio e gli interventi sulle parti esclusive del medesimo edificio e che tali opere non costituiscano una mera prosecuzione / conclusione degli interventi su parti comuni. Ad esempio, il condominio consolida le fondamenta e la signora dell'ultimo piano ristruttura il bagno. In questo caso, i plafond sono differenti.
E' possibile sfruttare il bonus mobili?
Aderendo al bonus ristrutturazione avrai diritto in automatico anche al bonus mobili!
In sintesi:
- non puoi usare due bonus sulla stessa spesa;
- puoi invece usare bonus diversi su lavorazioni diverse;
- per Sismabonus e bonus casa, sulla medesima unità immobiliare il plafond non si sdoppia automaticamente.
Se gli interventi sono agevolabili ma non richiedono permessi, cosa devo fare?
I Comuni creano confusione. Partiamo da un dato certo: secondo l'art. 6 del testo unico sull'edilizia DPR 380/01, la manutenzione straordinaria necessita di una comunicazione al Comune di inizio lavori, detta CILA, asseverata da un professionista. Ma ad esempio, opere come il rifacimento del bagno o dell'impianto elettrico, ricadono in manutenzione straordinaria, ma molti comuni non richiedono che si presenti tale pratica.
Nel caso in cui la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, secondo l'Agenzia delle entrate, il contribuente deve realizzare una autocertificazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, da conservare in caso di accertamenti:
Sul tuo immobile, potrebbero esserci più comproprietari. Come dovrai comportarti:
A chi spetta la detrazione in caso di più proprietari (comproprietà)?
La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia spetta a chi effettua il pagamento mediante bonifico parlante.
Come accennato in precedenza, questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale sull'immobile.
Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, potrà beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.
Se la spesa per i lavori di ristrutturazione è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.
Attenzione, se la fattura e il bonifico fossero intestati a un solo soggetto, ma le spese di ristrutturazione fossero state sostenute da entrambi, la detrazione spetterebbe anche al soggetto non indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Ad esempio, Mario Rossi spesa sostenuta 30%, Claudia Verdi spesa sostenuta 70%.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, sarà necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
In quali casi si perde il bonus?
Le detrazioni fiscali non sono riconosciute, e le somme eventualmente già fruite vengono recuperate dall’Amministrazione finanziaria, nei seguenti casi:
- mancata trasmissione della comunicazione preventiva all’ASL competente, ove prevista dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti con modalità diverse dal bonifico bancario o postale “parlante”, ovvero utilizzo di un bonifico privo degli elementi richiesti (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA o codice fiscale del soggetto destinatario del pagamento);
In relazione a tale ultimo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto all’agevolazione non viene meno qualora il contribuente abbia utilizzato, per errore, un bonifico diverso da quello “dedicato” o lo abbia compilato in modo non corretto, tale da non consentire agli intermediari di applicare la ritenuta d’acconto.
In tali ipotesi, ai fini del mantenimento del beneficio, è tuttavia necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto beneficiario del pagamento attesti di aver ricevuto le somme e di averle regolarmente contabilizzate ai fini d’impresa;
- mancata esibizione delle fatture o delle ricevute comprovanti le spese sostenute;
- mancata esibizione della ricevuta del bonifico, ovvero intestazione della stessa a soggetto diverso da quello che richiede la detrazione;
- realizzazione di opere edilizie in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi. In tali casi, il contribuente non perde il diritto all’agevolazione qualora sia in possesso di apposita dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante il rispetto di tali obblighi (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000).
FAQ Domande frequenti
Posso dividere la spesa tra familiari? Sono un marito e padre. Parte della spesa la può detrarre mio figlio o mia moglie?
I requisiti di accesso occorre mantenerli per tutto il periodo di fruizione della detrazione (10 anni)?
La detrazione si perde se vendo casa prima dei 10 anni?
Se cambio impresa a metà lavori, perdo qualcosa?
Spese pagate tramite finanziamento
E' possibile aderire allo sconto in fattura o alla cessione del credito?
Su tutte le spese sostenute per la ristrutturazione, in alternativa alla detrazione, potresti richiedere all'impresa lo sconto in fattura. Cosa significa? L'impresa ti anticiperà i soldi che recupererà come creditore d'imposta. In pratica, l'impresa, diventando creditore d'imposta, è come se avesse pagato anticipatamente le tasse allo Stato, il quale negli anni stornerà le imposte anticipate.
Oppure potresti cedere il credito ad altri soggetti, come le banche.
Tuttavia, non puoi sfruttare tali alternative per i nuovi cantieri. Con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023 e siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (DL 39/2024).
Serve il visto di conformità e congruità dei prezzi per l'accesso al bonus ristrutturazione?
Se avessi bisogno di un preventivo o di una consulenza personalizzata contattaci.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
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